Al via le domande
Assegno di inclusione, come si calcola il sussidio che sostituisce il reddito di cittadinanza: iscrizioni, importi e durata
Dal reddito di cittadinanza all’Assegno di inclusione (ADI) come “misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli”. Dal primo gennaio 2024 parte la stretta voluta dal governo Meloni al sussidio tanto caro al Movimento 5 Stelle con circa 900mila famiglie che non potranno più accedere al beneficio.
Dalla mezzanotte di lunedì 18 dicembre sono partite le prime domande per ottenere l’Assegno di inclusione. Ciò consentirà il pagamento dell’assegno già dalla fine di gennaio. Da oggi, spiega l’Inps, è possibile presentare domanda per l’Assegno di inclusione (Adi). In presenza di esito positivo dell’istruttoria della domanda, il beneficio economico decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (Pad). In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del Pad e presentate entro gennaio la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese.
Assegno di inclusione, come funziona e chi potrà accedere al beneficio
I primi requisiti da tenere in considerazione sono quelli di cittadinanza, soggiorno e residenza. In questo caso, si allenta rispetto al reddito di cittadinanza il requisito di residenza: da almeno cinque anni (erano 10), di cui gli ultimi due in modo continuativo.
La stretta arriva riguardo altri requisiti che servono per accedere all’assegno di inclusione: assegno che va ai nuclei con un minore o una persona di età superiore ai 59 anni, oppure disabile o ancora inserita in programmi di assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Con l’ultima registrazione del decreto 154/2023 alla Corte dei Conti, sono anche state specificate le condizioni di “svantaggio” che devono pre-esistere alla domanda: si va dai disturbi mentali alla necessità di assistenza domiciliare, dalle problematiche di dipendenze alle vittime di tratta.
“Si tratta di un passaggio importante, un cambio di paradigma a favore di una misura di inclusione attiva che guarda al sostegno concreto delle persone più fragili puntando allo stesso tempo all’integrazione sociale e lavorativa. Con il nuovo Assegno di inclusione stiamo realizzando un percorso di attenzione che mette al centro le persone e le loro necessità” ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.
Assegno di inclusione, importo massimo 6mila euro l’anno: rinnovo per 12 mesi
L’indennità dell’assegno di inclusione sarà erogata attraverso la Carta di inclusione emessa da Poste Italiane, a differenza del SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro) che prevede un trasferimento diretto via bonifico. L’importo massimo annuo è di 6mila euro che può essere incrementato in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità può essere rinnovata per 12 mesi dopo un mese di sospensione, e la sua erogazione dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare.
Assegno di inclusione, come presentare la domanda
L’utente può presentare la domanda con modalità telematica all’INPS, tramite SPID, o presso i Patronati e i Caf. Per ottenere il riconoscimento dell’ADI è necessario avere un’attestazione dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda. Per le domande presentate fino a febbraio 2024, se non si dispone di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini dell’erogazione nei mesi di gennaio 2024 e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, si basa sull’ISEE valido al 31 dicembre 2023. Tuttavia, è necessario avere un ISEE valido per i mesi successivi per continuare a ricevere il beneficio. L’entrata in vigore della nuova misura è al centro in questi giorni di una campagna informativa sulle reti rai e sui canali social del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Come calcolare l’assegno di inclusione
Ecco alcuni esempi di calcolo dell’Assegno riportati nell’ultima circolare dell’Inps sulla misura:
IPOTESI A): Nucleo familiare composto da 3 adulti di cui uno con disabilità in possesso dei requisiti per l’accesso all’Adi e una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,9.
Caso 1 – Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 3.500 euro.
A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare. Quota A = (6.000*1,9) – 3.500 = 7.900 euro annui, pari a 658,33 euro mensili.
Caso 2 – Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.360 euro e possiede un reddito familiare annuo di 6.000 euro. Al tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B:
Quota A: (6.000*1,9) -6000= 5400 euro annui, pari a 450 euro mensili
Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili
Totale = 5.400 + 3360= 8760 euro annui pari a 730 euro mensili.
IPOTESI B) Nucleo familiare composto da 2 genitori e 2 minori di cui uno di età inferiore a tre anni in possesso dei requisiti per l’accesso all’Adi e una scala di equivalenza pari a 1,7.
Caso 1 – Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 4.500 euro.
A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare. Quota A: (6.000*1,7) – 4.500 = 5.700 euro annui, pari a 475 euro mensili.
Caso 2 – Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 5.600 euro e possiede un reddito familiare annuo di 7.000 euro
A tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B, ridotta al massimale di 3.360 euro annui come previsto dalla norma per la locazione:
Quota A: (6.000*1,7) -7.000 = 3.200 euro annui, pari a 266,7 euro mensili
Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili
Totale = 3.200 + 3.360 = 6.560 euro annui, pari a 546,70 euro mensili
IPOTESI C): Nucleo familiare composto da 2 adulti di cui uno con disabilità, senza che sia indicato un componente con carichi di cura, in possesso dei requisiti per l’accesso all’ADI e una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,5.
Caso 1 – Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito familiare annuo di 5.500 euro.
A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare.
Quota a: (6000*1,5) – 5500 = 3500 euro annui, pari a 291,67 euro mensili.
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