Atto Senato n. 935 A – EME DAMENTO ARTICOLO 83 L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2 (Modifiche all’articolo 83 della Costituzione) 1. Il secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“All’elezione partecipano i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranze e un delegato della Valle d’Aosta/Vallè d’Aoste, nonché un numero di delegati delle autonomie locali pari a quelli dei delegati regionali, designati secondo le Circoscrizione estero. Per ciò che concerne la prima questione, si è sinora adottato in Costituzione un modello che, indipendentemente dal numero di elettori all’estero, garantisce loro una sorta di “diritto di tribuna”, ossia 8 seggi su 400 alla Camera e 4 seggi su 200 al Senato.

Al momento gli elettori all’estero sono quasi 5 milioni, peraltro in espansione. Si tratta di una deroga al principio del voto eguale (un seggio ogni 117 mila elettori delle circoscrizioni del territorio nazionale, un seggio ogni 593 mila elettori della circoscrizione Estero, un rapporto cinque volte inferiore). Pertanto, nel
momento in cui si prevedesse l’elezione “a suffragio universale e diretto” del premier, i quasi circa 5 milioni di elettori all’estero conterebbero per tutti i loro voti e potrebbero determinare la vittoria di un candidato il cui schieramento potrebbe essere secondo per numero di seggi. Va pertanto individuata una soluzione. E non potendo certamente escludere gli italiani all’estero dal voto per l’elezione del premier, l’unica soluzione è quella di prevedere che l’esito delle elezioni sia determinato in base ai seggi, cioè che cui la vittoria e l’eventuale premio siano attribuiti al raggruppamento politico e al candidato premier ad esso collegato che abbia ottenuto il maggior numero di seggi.

Non potendo immaginare l’elezione di un premier di minoranza e optando quindi per il ballottaggio nel caso non sia stata raggiunta la soglia necessaria (a nostro avviso la maggioranza assoluta dei seggi), nel turno decisivo risulterebbe eletto premier il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, demandando alla legge elettorale il modo di computare i voti degli italiani residenti all’estero in coerenza con l’impostazione costituzionale stabilita dagli articoli 48, 56 e 57 Cost., cioè in base al rapporto tra il numero dei elettori e il numero dei seggi rispettivamente della circoscrizione Estero e delle circoscrizioni del territorio nazionale.

In questo modo al primo turno l’elettore esprimerebbe un unico voto che varrebbe sia per l’elezione del premier che per l’elezione parlamentare, senza possibilità di voto disgiunto (ovviamente, essendoci due Camere, le schede di votazione sarebbero due). Avremmo pertanto la scelta del premier da parte degli elettori, dato che sulle schede sarebbero stampati anche i nomi dei relativi candidati nello stesso riquadro delle liste/candidati del raggruppamento a cui sono collegati. Nell’eventuale ballottaggio (su un’unica scheda) l’elettore voterebbe direttamente sul solo nome del candidato premier e relativo contrassegno (o contrassegni). Ovviamente questa soluzione non potrebbe essere adottata dalla sola legge elettorale senza una norma di rango costituzionale.

Avatar photo