Casa pignorata, anziana sbattuta fuori e spedita in uno ospizio: ma i termini di pagamento erano modificati…

Continua la rubrica settimanale relativamente alla Giustizia in-civile. Tantissime vostre segnalazioni anche in merito all’ultimo articolo attinente le esecuzioni immobiliari. Sono emerse problematiche ovunque e soprattutto relativamente ai gravi danni che la norma, circa la possibilità di ridurre il valore dell’immobile del 25%, sta producendo.

Questo articolo, ossia l’art. 571 c.p.c., merita la massima attenzione da parte delle forze politiche. Dovrebbe essere presa subito una iniziativa legislativa affinché si elimini un effetto speculativo imponente ai danni del debitore ma soprattutto di tutto il sistema socio-economico.

Per restare in tema è utile prendere spunto da un altro caso segnalato sempre da Voi lettori. Una anziana signora ha perso la propria unica abitazione per una serie infinita di grossolani errori e forse anche qualcuno di carattere giudiziario. Per sintesi andremo direttamente sul punto dolente.

La signora subiva un pignoramento su la casa sempre abitata da lei e dal compianto marito. Casa, però poi intestata ad un figlio. Senza perderci nei vari passaggi giuridici e qui importante segnalare un ipotetico evidente errore giuridico. Nello specifico vi è un punto fondamentale per quanto riguarda l’iter di una procedura esecutiva. Dopo che l’immobile viene venduto la persona aggiudicataria ha 120 giorni di tempo per effettuare il saldo. L’art. 585 c.p.c. indica questo termine come “perentorio”.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza del 29 maggio 2015, n. 11171 ha affermato: “…nell’espropriazione immobiliare il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito va reputato perentorio e non prorogabile, tanto ricavandosi dalla necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, quale appunto il termine di versamento dei prezzo: immutabilità di decisiva importanza nelle determinazioni dei potenziali offerenti e quindi del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per tutto lo sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte…”.

Ancora, nella stessa sentenza la Suprema Corte rileva: “Va data continuità all’orientamento di questa Corte regolatrice, di cui a Cass. Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262, a mente della quale la natura perentoria del termine può essere tratta dalla sua funzione, sicché esso può essere perentorio anche in assenza di una sua esplicita qualificazione in tal senso (Cass. 8 febbraio 2006, n. 2787; Cass. 5 marzo 2004, n. 4530), se non altro nel contesto del subprocedimento di vendita, scandito da condizioni di forma, sostanza e tempo che devono non solo essere conoscibili e chiare fin dall’avvio di quello, ma soprattutto rimanere tali e restare ferme per tutto lo sviluppo solo in tal modo sono mantenute non solo l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, ma pure l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, quindi, sulla trasparenza, coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte..”.

Insomma, modificare il termine per il pagamento, corrisponde a una scorrettezza equiparabile al modificare le regole del gioco durante la partita. Ecco secondo voi cosa è successo in un Tribunale Italiano relativamente al caso di questa signora? Si nel caso che abbiamo verificato il Tribunale ha concesso la proroga del termine del saldo all’aggiudicatario.

Voi direte: ma come è possibile? E’ possibile, è tutto possibile.
E’ da sottolineare che se un aggiudicatario non versa il saldo nei termine dei 120 giorni perde la caparra versata e l’asta deve ripetersi. Quindi una conseguenza seria ed importante. Purtroppo, invece, questo trattamento anomalo, che avrà risvolti forse penali, ha tolto anzitempo la casa ad una anziana signora senza grandi possibilità di difesa. I danni ormai sono fatti, poiché al momento l’anziana è ospite in una casa di riposo comunale.

E nel frattempo, in attesa di una ipotetica giustizia, il tempo passa inesorabilmente ed è difficile o impossibile tornare indietro, soprattutto quando a farne le spese è una donna oramai anziana. E qui arriviamo ai mille interrogativi che certi casi lasciano aperti. Se un Magistrato sbaglia palesemente chi ne risponde? Chi paga i danni? Ma soprattutto chi dovrebbe evitare che questi casi si ripetano? Inutile rispondere.

In alcuni casi certe provocazioni sarebbero forse più utili ad una giustizia più vicina almeno al buon senso. Perché se devi entrare in Tribunale avendo paura che neanche davanti a casi evidenti avrai soddisfazione tanto vale tirare la monetina, è più facile che il caso ci azzecchi.

Aspetto le vostre segnalazioni a avvandreaviola@tiscali.it