L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale, sulla vicenda Open Arms hanno avuto una “condotta omissiva” nel momento in cui è “mancata indicazione di un Pos (porto sicuro ndr) alla motonave” ed essa è pertanto “illegittima per la violazione delle convenzioni internazionali e dei principi che regolano il soccorso in mare, e, più in generale, la tutela della vita umana, universalmente riconosciuti come ius cogens”.

E’ quanto scrive il tribunale dei ministri di Palermo nella richiesta di autorizzazione a procedere, inviata al Senato, nei confronti di Salvini, accusato di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio. Si tratta del caso della Open Arms dello scorso agosto. Sulla nave vi erano 164 migranti. Fu il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, a ordinare lo sbarco per una emergenza sanitaria a bordo e a iscrivere nel registro degli indagati il leader leghista, dossier poi passato per competenza al Tribunale dei ministri di Palermo.

MIGRANTI ESASPERATI, IN DISAGIO FISICO E PSICHICO – Nella richiesta di autorizzazione a procedere inviata al Senato si legge inoltre che sulla Open Arms “il grado di esasperazione in cui versavano i migranti, già stremati dalle durissime prove fisiche e psichiche subite prima del soccorso, angosciati dal terrore di venire respinti e riportati in Libia, rende intuitivo come non tanto il prolungamento anche di un solo giorno di navigazione (con il conseguente protrarsi della situazione di grave disagio nella quale pure tali migranti avevano sino a quel momento viaggiato), quanto il fatto stesso di allontanarsi dalle coste italiane, ormai tanto vicine da poter essere raggiunte a nuoto, si sarebbe rivelato del tutto insostenibile ed incomprensibile”.

Secondo i giudici i 164 migranti versavano “in una situazione di grande disagio, fisico e psichico, di profonda prostrazione psicologica e di altissima tensione emozionale che avrebbe potuto provocare reazioni difficilmente controllabili, delle quali, peraltro, i diversi tentativi di raggiungere a nuoto l’isola costituivano solo un preludio”.

Citando la perizia della psicologa che era salita a bordo con il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, il Tribunale sottolinea: “E’ facile ritenere che queste persone, costrette a restare a poca distanza dalla costa, che riuscivano comunque a vedere ma che non riuscivano a raggiungere, provassero sentimenti di frustrazione evidente e anche di disperazione. Si aggiunga, poi, che la circostanza per la quale alcuni migranti che si erano gettati in mare poi erano stati condotti in terra, aveva causato ulteriori tensioni fra quelli rimasti a bordo, che evidentemente non vedevano l’ora di toccare terra”.

LE ACCUSE A SALVINI – Il tribunale dei ministri di Palermo nella richiesta di autorizzazione a procedere inviata al Senato scrive inoltre che l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha agito in autonomia “sin da quando, apprendendo dell’intervento di soccorso posto in essere in zona Sar libica dalla Open Arms, coerentemente con la politica inaugurata all’inizio del 2019, adottava nei confronti di Open Arms, d’intesa con i Ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto interdittivo dell’ingresso o del transito in acque territoriali italiane, qualificando l’evento come episodio di immigrazione clandestina, a dispetto del riferimento alla situazione di stress del natante su cui i soggetti recuperati stavano viaggiando”.

Per i giudici nella condotta posta in essere da Salvini “nella qualità di ministro dell’Interno, carica dallo stesso ricoperta all’epoca dei fatti, siano ravvisabili gli estremi del delitto di plurimo sequestro di persona aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le sue funzioni e anche in danno di minori e del delitto di rifiuto di atti di ufficio”

Inoltre l’allora ministro Salvini avrebbe violato la legge Zampa “che prevede espressamente il diritto dei minori non accompagnati di essere accolti in strutture idonee e di ottenere il permesso, vietandone in modo assoluto il respingimento e l’espulsione”. “Il Ministero era stato infatti informato sin dal la 8-8-2019 della presenza a bordo della Open Arms di diversi minori non accompagnati e tuttavia dalla documentazione acquisita emerge che lo sbarco dei Minori venne autorizzato soltanto in data 17-8-2019 ed effettuato il giorno successivo e, comunque, seguito del fermo intervento della procura e del tribunale per i minori di Palermo” si spiega nella documentazione arrivata da Palermo.

ILLECITO IL DINIEGO ALLO SBARCO – “Proprio a causa di tale indebito rifiuto di indicare il Pos, e del correlativo illecito diniego dell’autorizzazione allo sbarco, più volte richiesto dalla Open Arms, che i migranti trasportati sul natante spagnolo vennero costretti forzatamente a rimanere a bordo per 6 giorni, dal 14 agosto sino all’esecuzione del sequestro preventivo, in data 20 agosto (solo per i soggetti minorenni fino al 14 agosto data in cui ne venne autorizzato lo sbarco). La protrazione della loro permanenza a bordo della Open Arms, per le precarie condizioni, sanitarie, psicofisiche e logistiche in cui essi versavano, ha certamente compromesso in modo evidente e dunque giuridicamente apprezzabile la loro libertà di movimento”. È quanto si legge nella richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini avanzata dal Tribunale di Palermo sulla vicenda di Open Arms. L’ex ministro dell’interno è accusato di sequestro di persona plurimo e abuso di ufficio.

MOTIVAZIONI DI SICUREZZA PUBBLICA INSUSSISTENTI – Nella condotta del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella vicenda Open Arms, si legge nella richiesta di autorizzazione a procedere,  “non risultano utilmente invocabile generiche e non comprovate ragioni di tutela della sicurezza pubblica: nonostante gli accessi a bordo di autorità italiane, infatti, nessuna di esse ha mai evidenziato alcun indizio di peculiari e concrete condizioni oggettive (come, ad esempio, la ropesenza di esplosivi o armi a spiccata potenzialità offensiva) o soggettive di pericolo conseguente allo sbarco sul territyorio italiano delle persone a bordo; pericolo, che, come confermato dal prefetto Garroni e dal questore di Agrigento Iraci, nel caso di specie si è poi rivelato, nei fatti, del tutto insussistente”.

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