Tutto da rifare e poco importa se il campionato finisce il 4 giugno, tra poco più di un mese con otto giornate da disputare. La giustizia sportiva si conferma una barzelletta: mesi e mesi di indagini per poi tornare nuovamente… a fare nuove valutazioni, i cui esiti rischiano di arrivare al termine della stagione. Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando gli atti alla Corte Federale di Appello della Figc “perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.”.

Da oggi – dunque – la Juventus è di nuovo terza in classifica in Seria A a quota 59 punti, alle spalle di Napoli e Lazio ma davanti a Milan, Inter, Roma e Atalanta. Questa la classifica: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Udinese, Torino 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16.

LA NUOVA VALUTAZIONE – Ma potrebbe presto riperdere i 15, perderne meno oppure non perderli affatto. Dovrà deciderlo la Corte probabilmente tra fine maggio e inizio giugno.  Il Collegio, inoltre “ha rinviato alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.”, prosegue il dispositivo

RESPINTO RICORSO AGNELLI – Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazione della sanzione da parte della giustizia Figc. Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini sulle squalifiche precedentemente comminate.

L’ASSISTI DEL PG TAUCER SULLA ‘CARENTE MOTIVAZIONE’ – Ieri la svolta clamorosa, alla vigilia dell’udienza del Collegio di garanzia del Coni sulla legittimità giuridica della penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’appello federale alla Juventus nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, sei in più della richiesta di 9 fatta dal procuratore federale Giuseppe Chiné.

Ad aprire a una nuova valutazione erano state infatti le parole di Ugo Taucer, procuratore generale dello sport, che rappresentava l’accusa. Se infatti in un primo momento del suo intervento Taucer ha sottolineato che “dal punto di vista dei comportamenti della procura federale non ho rilievi che possono essere mossi” e che il suo operato “è stato corretto e condiviso nel giudizio dalla Corte“, è su un punto chiave dell’accusa che arriva la sorpresa.

Il procuratore ha poi auspicato il “rinvio alla Corte d’appello federale con rimodulazione della sanzione” nei confronti del club bianconero, ovvero uno sconto della penalizzazione. Il motivo è presto detto: “Temo – ha aggiunto Taucer – che riguardo all’articolo 4 applicato alla società, sulla carente motivazione riguardo ai punti, un principio di fondatezza delle difese ci sia”.

IL DISPOSITIVO DEL CONI

Prot. n. 00351/2023

Nei giudizi iscritti:

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

– al R.G. ricorsi n. 13/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

– al R.G. ricorsi n. 14/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dal dott. Andrea Agnelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, dott. Andrea Agnelli, la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

– al R.G. ricorsi n. 15/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Fabio Paratici contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del suddetto ricorrente e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, sig. Fabio Paratici, la sanzione della inibizione temporanea di 30 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

– al R.G. ricorsi n. 16/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Federico Cherubini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, sig. Federico Cherubini, la sanzione della inibizione temporanea di 16 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

– al R.G. ricorsi n. 17/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dal dott. Enrico Vellano contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, sig. Enrico Vellano, la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

– al R.G. ricorsi n. 18/2023, presentato congiuntamente, in data 28 febbraio 2023, dai sigg. Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti di tutti i suddetti ricorrenti (Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio), la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

– al R.G. ricorsi n. 19/2023, presentato, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Maurizio Arrivabene contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti del ricorrente, sig. Maurizio Arrivabene, la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

visto l’atto di intervento ad adiuvandum, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Cosimo Pulpito, in proprio, in qualità di tesserato tifoso “Membership” della F.C. Juventus S.p.A. – nonché in qualità di Presidente dell’Associazione “Juventus Club Taranto Gigi Buffon”;

visto l’atto di intervento ad opponendum, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 31 marzo 2023, dall’Associazione Club Napoli Maradona “L’Avvocato del D10S” e dal Codacons;

PQM

Dichiara l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Cosimo Pulpito, in proprio, in qualità di tesserato tifoso “Membership” della F.C. Juventus S.p.A., nonché in qualità di Presidente dell’Associazione “Juventus Club Taranto Gigi Buffon”, e, altresì, dell’atto di intervento ad opponendum, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 31 marzo 2023, dall’Associazione Club Napoli Maradona “L’Avvocato del D10S” e dal Codacons;

Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva;

Rigetta i ricorsi iscritti al R.G. n. 14/2023 (Agnelli/FIGC e altri), al R.G. n. 15/2023 (Paratici/FIGC e altri), al R.G. n. 16/2023 (Cherubini/FIGC e altri) e al R.G. n. 19/2023 (Arrivabene/FIGC e altri).

Accoglie i ricorsi iscritti al R.G. n. 17/2023 (Vellano/FIGC e altri), al R.G. n. 18/2023 (Nedved e altri/FIGC e altri) e al R.G. n. 13/2023 (Juventus/FIGC e altri), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 aprile 2023.

Il Presidente e Relatore F.to Gabriella Palmieri

Depositato in Roma, in data 20 aprile 2023.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

 

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