L'ex Beatles doveva essere a Napoli e a Lucca
Caso voucher, il Codacons fa partire la prima causa per i live di Paul McCartney
Il Codacons presenta la prima causa contro i mancati rimborsi dei concerti annullati a causa dell’emergenza coronavirus. Obiettivo della citazione il caso dei live di Paul McCartney: l’ex Beatles sarebbe dovuto essere in Italia per due concerti, entrambi annullati, il 10 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli e il 13 giugno a Lucca per il Lucca Summer Festival. La società organizzatrice dei concerti di McCartney in Italia è la Di and G. srl. I fans si sono ribellati alla decisione di convertire i biglietti acquistati, come permesso dal governo, in voucher.
“L’associazione, che rappresenta in Italia tutti gli spettatori beffati dalla truffa legalizzata del voucher come unica forma di rimborso di eventi annullati, ha deciso di ricorrere al Tribunale di Napoli intentando la prima causa per conto di centinaia di utenti che hanno speso soldi per il concerto, ritenuto dagli appassionati di musica un evento unico e irripetibile, e che si ritrovano ora obbligati ad utilizzare voucher sostitutivi da usare per spettacoli verso cui non nutrono alcun interesse”, ha spiegato in una nota il Codacons.
Lo stesso Paul McCartney si era espresso contrariamente alla soluzione del voucher. “È veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi – ha scritto sulla sua pagina Facebook l’ex Beatles – I soldi provenienti dalla vendita dei biglietti in Italia sono esclusivamente trattenuti dai promoter locali. Abbastanza comprensibilmente, i fan di Paul McCartney sono fortemente amareggiati da questa tipologia di rimborso poiché hanno pagato per vedere un preciso spettacolo, non altri dello stesso promoter”.
A disporre la citazione contro la D’Alessandro e Galli gli avvocati Giuseppe Ursini e Domenico Terracino del Codacons. L’atto si fonda in primo luogo “sull’art. 1463 c.c. che prevede come, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione, e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
© Riproduzione riservata