La legge (del 1941) attribuisce alla Corte di Cassazione il compito, davvero cruciale, di assicurare «l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni». Tale funzione, ovviamente, è regolata e limitata dal superiore principio costituzionale della sottoposizione del giudice alla Legge. Si apre qui il tema del limite del potere di interpretazione della legge da parte del giudice: un limite non sempre agevolmente individuabile, ma che certamente pone fuori dal sistema una interpretazione che giunga a riscrivere la legge, o a colmarne le (pretese) lacune, facendosi essa stessa fonte normativa.

E invece – eccoci al punto che vogliamo affrontare in questo numero di PQM – la Corte di Cassazione, con una drastica accelerazione negli ultimi decenni, si è assegnata un ruolo crescente di fonte primaria della normazione. Non si contano – leggete sul punto la lucida analisi del prof. Daniele Negri – i casi nei quali l’interpretazione di una norma da parte della Corte si è tradotta in una riscrittura radicale della norma stessa, lontana non solo dalla volontà storica del legislatore, ma perfino dalla inequivoca semantica del testo.

Il tema è dunque di straordinario interesse, e non è il solo che occorre affrontare – e che qui, infatti, affrontiamo – quando si voglia approfondire la riflessione su una istituzione giudiziaria di questa suprema (è il caso di dirlo) importanza.
È sempre più pressante, ad esempio, il tema del carico dei ricorsi, d’altronde frutto di princìpi costituzionali non scalfibili circa il diritto ad impugnare sentenze sfavorevoli, fino a sindacarne la legittimità, appunto, davanti alla Corte di Cassazione. Ed è indubbio che da anni la Corte Suprema si sia fatta carico di costruire, in via interpretativa, una strada sempre più ostile ed impervia per chi intenda proporre ricorso, innanzitutto attraverso un ampliamento francamente indebito della nozione di inammissibilità del ricorso.

Le statistiche ci dicono che più di sei ricorsi su dieci vengono non – si badi – rigettati, ma addirittura dichiarati inammissibili. Il tema del numero impattante dei ricorsi non può e non deve certo essere ignorato, ma la soluzione non può essere questa. Certamente occorre una forte responsabilizzazione, tecnica e qualitativa, dell’avvocato, perché il ricorso sulla legittimità delle sentenze ha una complessità del tutto peculiare, che merita di essere onorata da una preparazione specifica e sempre più qualificata del difensore. Né si comprende il motivo per il quale non si ragioni mai nel senso di irrobustire gli organici ed il numero delle sezioni della Corte.

Ma la soluzione di questi problemi, quale che essa sia, deve essere affidata al legislatore, non può farsene carico il giudice di legittimità, dilatando oltre ogni limite semantico e di coerenza di sistema istituti processuali ai quali mai il legislatore ha affidato funzioni di filtro o di limitazione massiva del diritto di impugnazione. Né una innegabile condizione critica di sovraccarico degli uffici può mai giustificare un orientamento della interpretazione della legge processuale ispirata a criteri di efficientamento che le sono estranei.

Insomma, questa ipertrofia del potere di interpretazione della norma da parte del giudice (di legittimità, in particolare) mette in discussione lo stesso principio di legalità, cioè la regola fondativa dei sistemi giuridici di civil law quale il nostro, che è quella del primato della legge, dal quale il giudice non può affrancarsi se non al prezzo di scardinare il sistema stesso. E in fondo è proprio questo ciò che sta accadendo: un giudice di legittimità che sempre più apertamente svolge le proprie funzioni come se operasse in un sistema di common law; che potrà anche ritenersi migliore del nostro, ma che – semplicemente – non è il nostro sistema. La qual cosa, come dire, non è un dettaglio da poco. Buona lettura.

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Avvocato