Sarà capitato a tutti, negli anni, di leggere o sentire parlare di qualche caso in cui un assicurato, a seguito di un incidente stradale, ha dovuto successivamente rimborsare il costo dei danni alla propria compagnia assicurativa. Al momento della stipula di un contratto di assicurazione spesso non si presta la necessaria attenzione alle clausole contrattuali di rivalsa.
Con il termine rivalsa si intende il diritto della compagnia assicurativa di chiedere indietro al proprio assicurato quanto già anticipato e pagato per risarcire i danni provocati dopo un incidente stradale.

Il rimborso richiesto dalla compagnia può riferirsi ad importi totali o parziali di quanto indennizzato a seguito del sinistro di cui l’assicurato è responsabile e nel caso in cui si riscontrino particolari condizioni come dolo, mancato rispetto di clausole contrattuali o cattiva condotta del conducente ed infrazioni al codice della strada. Il diritto di rivalsa tutela quindi la Compagnia assicurativa da eventuali comportamenti irresponsabili dell’assicurato. Questa clausola è sempre indicata nelle condizioni contrattuali e nello specifico nel fascicolo informativo da leggere sempre con attenzione prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione in modo tale da conoscere i casi di rivalsa e quali azioni ne derivano con la prospettiva per ogni cliente di sentirsi pienamente preparato a qualsiasi evenienza di notevole impatto economico.

Le ipotesi di rivalsa più frequenti sono quelle legate a violazioni del codice della strada e vediamo nel dettaglio le principali:
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti compresi psicofarmaci; in tali casi, la rivalsa può essere totale oppure parziale, cioè l’assicurazione pagherà fino ad una certa cifra, oltre la quale pagherà l’assicurato;
-Il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
-guida con patente scaduta;
-gravi trasgressioni del Codice della Strada o informazioni false e incomplete date dall’assicurato al momento della stipula del contratto.

Oltre al rispetto del Codice della Strada, vanno osservate anche le specifiche condizioni pattuite in polizza, come ad esempio la tipologia di guida. Nel caso in cui il conducente assicurato venga coinvolto in un sinistro stradale e rientri in una formula di guida diversa rispetto a quella contrassegnata nella propria polizza, la compagnia può richiedere un risarcimento. Per esempio, se il contraente attiva una formula riservata a guidatori dall’età superiore ai 26 anni e un conducente di età inferiore viene coinvolto in un incidente da responsabile, è a sua volta soggetto al diritto di rivalsa.

Come è possibile limitare o evitare l’azione di rivalsa della compagnia?

In primis quando si è alla guida è sempre importante rispettare le normative vigenti ed evitare comportamenti illeciti che potrebbero avere conseguenze anche gravi per se stessi e per gli altri. Inoltre, quando offerta, è utile inserire in aggiunta alla copertura RCA obbligatoria la garanzia accessoria Rinuncia alla Rivalsa o anche conosciuta come Protezione dalle rivalse: questa dà al contraente la possibilità di non dover rimborsare o farlo solo parzialmente, in base al caso, la propria compagnia assicuratrice.
Una garanzia che potrebbe portare ad un sensibile risparmio in caso di incidente in quanto pur non offrendo una protezione al 100% per tutti i casi soggetti a rivalsa, ne limita comunque l’applicazione stabilendo precise regole, che restano a discrezione della singola compagnia.

Ogni polizza prevede dei limiti e dei vincoli per poter beneficiare di tale garanzia.

Ad esempio, alcune compagnie possono offrire dei limiti più elevati entro i quali non applicano rivalsa come in caso di sinistro con guida in stato di ebrezza, se ad esempio l’assicurato ha un tasso alcolemico al di sotto di un determinato valore (in molti casi prevista una tolleranza con tasso alcolemico fino a 0,3 gr/l oltre il limite) o in occasione di un sinistro con patente scaduta, purché non oltre un determinato periodo di tempo o ancora in caso di incidente stradale con mezzo non in regola con la revisione.
Inoltre, se sono previste delle limitazioni della rivalsa, la Compagnia interviene nel risarcimento solo oltre un determinato importo, al di sotto del quale l’assicurato si fa carico di coprire i danni causati.
Quindi l’aggiunta della garanzia protezione dalle rivalse e’ di fondamentale importanza per tutti gli assicurati ed a maggior ragione per coloro che hanno figli giovani alle prime esperienze alla guida.
Infatti, la mancanza di esperienza dei neopatentati e la loro tendenza dal punto di vista statistico ad infrangere le regole di prudenza potrebbero rappresentare una valida motivazione per scegliere la garanzia di rinuncia alla Rivalsa.

Per oggi è tutto, alla prossima settimana.

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Filippo Galifi, Consulente Assicurativo e già collaboratore parlamentare di un Deputato alla Camera. Ho 34 anni, vivo tra Messina e Milano, laureato in Giurisprudenza. Cerco di “Mettere” sempre del mio in ogni attività che svolgo, con il fine di apportare un valore aggiunto ed offrire sempre la migliore esperienza all’interlocutore. Appassionato di assicurazioni, tecnica legislativa, politica, istituzioni parlamentari e di viaggi