Informazione Assicurativa
I vantaggi e gli obblighi da rispettare
Copertura assicurativa a protezione del mutuo: morte, malattia, perdita del lavoro, cosa c’è da sapere

L’acquisto della casa rappresenta una scelta importante e impegnativa nella vita di molte persone e spesso la soluzione più utile per finanziare l’acquisto di un immobile è quella di richiedere un mutuo. Questo rappresenta indubbiamente uno dei più grandi investimenti che una famiglia si trova a compiere che, in molti casi, può avere una durata trentennale e come tale merita una tutela assicurativa adeguata.
Una polizza assicurativa può fornire un importante vantaggio per il mutuatario e per le banche che possono anche decidere di richiedere la stipula di una polizza a tutela del mutuo e dalla mancata restituzione dello stesso.
Il principale vantaggio dell’assicurazione mutuo è la tutela contro il rischio di insolvenza con il fine di proteggere la propria famiglia da ogni imprevisto ed il costo della polizza può dipendere da vari fattori, tra cui l’età dell’assicurato, l’importo del mutuo, la durata, il tasso fisso o variabile, ecc.
Una copertura assicurativa da stipulare con l’accensione del mutuo è quella finalizzata a proteggere l’immobile posto a garanzia del mutuo contro una serie di eventi quali Incendi; scoppio; fulmini ed esplosioni, come ad esempio quelle provocate dalla fuoriuscita del gas. In caso di accadimento di uno di questi eventi, la compagnia assicurativa provvederà ad indennizzare in tutto o in parte i danni materiali causati all’immobile, coprendo i costi necessari per la riparazione o la ricostruzione delle parti danneggiati. In questo modo, sarà possibile riparare i danni occorsi all’abitazione senza intaccare le proprie finanze e la banca potrà mantenere intatta la garanzia del credito erogato.
In taluni casi è possibile stipulare una polizza in cui l’impresa di assicurazione versi le rate al posto del mutuatario per un prefissato arco di tempo ed in determinate circostanze previste dalle condizioni contrattuali. Un ulteriore tipologia di copertura assicurativa presente sul mercato permette di salvaguardare l’investimento in caso di impedimento che non consenta di onorare il debito assunto a seguito di gravi eventi quali morte dell’intestatario, malattia e infortunio grave o perdita del lavoro e garantire una tranquillità economica ai propri cari.
Vediamo nel dettagli gli eventi sopra citati:
- Morte dell’intestatario: il beneficiario della polizza può essere la banca o l’intermediario finanziario; la compagnia assicurativa li rimborsa direttamente ed il mutuo è estinto in anticipo. Invece se si indica un beneficiario diverso, come ad esempio un familiare, questi può estinguere il debito utilizzando il capitale versato dall’impresa di assicurazione oppure rimborsare il mutuo secondo il piano di ammortamento preventivamente concordato.
- Malattia o Infortunio grave: solitamente è previsto un rimborso del capitale assicurato residuo in caso di infortunio o malattia che porti un’invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 60% (percentuale minima nella maggior parte dei prodotti sul mercato) in base alle tabelle INAIL della capacità di svolgere in tutto o in parte un’attività lavorativa remunerata.
- Perdita lavoro: in caso di cessazione del rapporto lavorativo sara’ l’assicurazione a coprire le somme necessarie, intervenendo per pagare al posto del mutuatario alcune rate del finanziamento oppure per estinguere anticipatamente l’intero debito residuo, in base alle condizioni contrattuali prestabilite. L’indennizzo per la perdita del lavoro non viene corrisposto nel caso di licenziamento per giusta causa, per motivi disciplinari o in caso di dimissioni.
Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni contrattuali da leggere sempre con attenzione prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione in modo tale da conoscere i casi in cui non opera la copertura e quali azioni ne derivano. Il fascicolo informativo può prevedere esclusioni, limitazioni e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento delle prestazioni. Inoltre, sono presenti periodi di carenza, che indicano nello specifico da quando sono attive le coperture e durante i quali la polizza non è operante.
Possono essere motivo di esclusione gli atti che l’assicurato compie quando si trova in uno stato di incapacità di intendere o di volere, da lui stesso procurata, oppure la partecipazione intenzionale ad attività particolarmente rischiose e l’abuso di alcol o di stupefacenti. Tra le cause di esclusione possono anche esserci la partecipazione a sommosse, tumulti popolari, guerre e insurrezioni.
Che obblighi ha l’assicurato?
Come recita l’Art. 1892 codice civile “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Dunque , ciascun assicurato deve fornire dichiarazioni vere e corrette su aspetti che influiscono sulla decisione della Compagnia di proteggerlo o non proteggerlo (ad es. l’Assicurato ha dichiarato una condizione lavorativa non corretta); in caso contrario potrebbe non avere più diritto all’Indennizzo o vederlo ridotto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il mutuatario non è vincolato a stipulare l’assicurazione mutuo con l’istituto di credito che eroga il finanziamento. L’IVASS(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) sancisce infatti la facoltà del richiedente di attivare la polizza tra tutte quelle presenti sul mercato e la Legge Concorrenza 124/2017 ha introdotto l’obbligo per le banche di accettare le polizze vita e danni autonomamente reperite dal cliente sul mercato,senza variare le proprie condizioni offerte per l’erogazione del mutuo, purché la polizza presentata dal cliente abbia i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dagli stessi istituti di credito; in caso di rifiuto della soluzione assicurativa proposta dai competitor la banca dovra’ fornire giustificazione per iscritto riportante le cause del rifiuto.
Ricordiamo, infine che l’assicurazione vita per il mutuo rientra tra le polizze che godono della detraibilità fiscale al 19% .
Alla prossima settimana.
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