La Corte Costituzionale è un organo di garanzia costituzionale. La sua struttura ordinaria si compone di 15 giudici. Un terzo dei membri è nominato dal Presidente della Repubblica, un altro terzo dal Parlamento in seduta comune e un ultimo terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. La Corte ha sede nel palazzo della Consulta, a Roma, motivo per cui viene spesso chiamata Consulta. Le attribuzioni della Corte Costituzionale sono molteplici e hanno tutte a che vedere con il suo ruolo di controllo e legittimità rispetto alla carta fondante della Repubblica italiana.

Un primo compito della Corte è quello di controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi. L’organo verifica il procedimento di formazione di una legge, l’aderenza di una legge ai principi costituzionali, il rispetto delle sfere di competenza che la Costituzione riserva allo Stato o alle Regioni. Gli atti soggetti al controllo di legittimità sono le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, le leggi ordinarie dello Stato e delle Regioni, i decreti legge e i decreti legislativi, gli statuti regionali, le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano, i referendum abrogativi. Nelle controversie sulla legittimità la Consulta può essere investita con un ricorso diretto o indiretto.

Compito della Corte è anche dirimere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato o fra Stato e Regioni, con rispetto alle sfere di attribuzione assegnate dalle norme costituzionali. La Consulta è anche l’organo incaricato di giudicare sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica da parte del parlamento. In questo caso la composizione della Corte si allarga con 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini, aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il parlamento in seduta comune compila ogni nove anni. Il giudizio della Corte in caso di stato di accusa è definitivo, quindi non appellabile in secondo grado.

L’articolo 33 della legge 25 maggio 1970 n. 352 prevede anche che sia la Corte Costituzionale a verificare che il quesito proponente il referendum abrogativo non riguardi materie escluse da tale strumento (leggi tributarie e di bilancio, amnistia, indulto, trattati internazionali), che il quesito non sia contrario a valori costituzionali, che il quesito sia chiaro e coerente nella sua esposizione.

Antonio Lamorte

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