L'articolo 88 e gli ultimi 6 mesi del settennato
Cos’è il Semestre Bianco, la norma che proibisce al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere

Da domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non potrà più sciogliere le aule del Parlamento, e quindi la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, e indire nuove elezioni. È la norma del cosiddetto Semestre Bianco, all’Articolo 88 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. A Mattarella resteranno comunque i poteri di nomina di firma, di rinvio delle leggi, di inviare messaggi al Paese.
La norma del semestre bianco è stata definita anche come anacronistica, figlia di un’Italia appena nata democratica e quindi ancora parecchio timorata da svolte autoritarie e fasciste. Il membro dell’Assemblea Costituente del Partito Comunista Italiano Renzo Laconi l’aveva definita come l’antidoto a una sorta di “piccolo colpo di Stato legale”, ovvero il rischio di un Presidente che per vedere prorogati i propri poteri potesse “avvalersi di questo potere prorogato per influenzare le nuove elezioni”.
È stato definito anche un “buco nero” che annichilisce l’arma più potente nelle mani del Capo dello Stato. Puntuali emergono quindi alla vigilia del Semestre Bianco scenari su possibili crisi nell’esecutivo. E soprattutto perché i partiti potrebbero moltiplicare i veti incrociati gli scontri duri. A febbraio 2022 scade il mandato di Mattarella. E il toto nomi impazza già da mesi. Lo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi viene spesso citato tra i favoriti. Lo stesso Mattarella, secondo molti, sarebbe stato incitato a intraprendere la ri-elezione. Solo voci per il momento.
Della cancellazione della norma sul Semestre Bianco si è sempre parlato ma senza mai fare niente. Il Presidente Antonio Segni, nel 1963, invitò il Parlamento a intervenire su uno strumento che “altera il difficile e delicato equilibrio tra i poteri dello Stato, e può far scattare la sospensione del potere di scioglimento delle Camere in un momento politico tale da determinare gravi effetti”.
Segni era favorevole a stabilire la “non immediata rieleggibilità” del Presidente della Repubblica, una proposta citata e condivisa anche da Mattarella – considerazioni che fanno propendere per la sua rinuncia a un nuovo mandato. L’articolo 88 venne modificato solo nel 1991, alla fine del settennato di Francesco Cossiga e della X legislatura, quando venne inserita una deroga nel caso in cui gli ultimi sei mesi del mandato “coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Una situazione definita di “ingorgo istituzionale”.
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