L’italico rilancio post-pandemia passava anche, secondo la narrazione della politica giallo-verde- rossa, attraverso l’impulso che avrebbe dato la normativa tutta dei bonus fiscali e, in particolare, del famigerato (o fantomatico) Superbonus 110%. I fatti ci raccontano ben altro. Le irregolarità urbanistiche (anche una verandina o un cambio di destinazione) sono una pregiudiziale che rappresenta spesso un muro invalicabile. Si è persa l’opportunità di agganciare al Superbonus una maxi-sanatoria che avrebbe consentito ai Comuni di fare cassa. L’accesso ai meccanismi di cessione del credito impone il ricorso ai soliti noti: banche, società di revisione, compagnie assicurative.

Poche opportunità per i soggetti fuori dal circuito, ma l’aspetto che a mio parere incarna l’isteria burocratica che corrode da sempre il nostro vivere quotidiano è dato dall’approccio alla tematica da parte dell’Agenzia delle entrate che è l’interlocutore con il quale l’utenza si confronterà all’atto delle verifiche che verranno effettuate dopo gli interventi. Si è sbandierata, per esempio, l’opportunità di risanare il patrimonio edilizio con intervento di miglioramento sismico, ma, con il parere dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha vietato la cumulabilità tra il Superbonus e le agevolazioni già beneficiate per interventi di ricostruzione (nello specifico buoni contributi assegnati ai sensi della legge 219/1981: ricordate il terremoto irpino?).

Tale parere ha bloccato per circa tre mesi la progettazione e, in alcuni casi, l’esecuzione già avviata di interventi antisismici di gran parte degli edifici dei centri storici, soprattutto in Irpinia e in Basilicata, interessati dal sisma del 1980. Con il chiarimento del 23 aprile del 2021 l’Agenzia ha rettificato tale posizione ma tecnici, imprese e general contractor hanno già pianificato altri interventi. Di fatto molti immobili, pur potendo beneficiare del Superbonus alla luce del chiarimento del 23 aprile, non saranno cantierati, avendo perso tre mesi fondamentali alla luce dell’incertezza sulla proroga del 110%: complimenti!

Grande confusione ha generato e continua a generare l’individuazione dei soggetti ammessi alla detrazione: se è chiarissima l’ammissibilità dal principio di condomini, diverse modifiche interpretative hanno riguardato gli immobili unifamiliari. In principio erano esclusi, in modo discriminatorio, gli edifici di unico proprietario composte da più unità abitative, in quanto non inquadrabili né come condominio né come edifici unifamiliari ed erano anche esclusi interventi dei proprietari di appartamenti posti all’interno di edifici plurifamiliari se non sulla base della dimostrazione dell’indipendenza funzionale della propria unità. I proprietari unici di edifici con più unità sono stati posti nell’imbarazzante scelta di rinunciare al beneficio fiscale oppure di dover cedere almeno un’unità abitativa, spesso con donazione, al fine di poter successivamente costituire il condominio.

L’Agenzia ha dovuto radicalmente rivedere tale posizione. Infatti la legge di bilancio 2021 ha “sdoganato” l’edificio fino a quattro unità immobiliari non funzionalmente indipendenti (o senza accesso autonomo) con unico proprietario, aprendo così l’agevolazione a un’altra categoria di immobili assai diffusa. Ci saranno in materia ulteriori interpelli, modifiche normative? E fra quanto tempo visto che ormai è nel vivo il secondo e penultimo anno di Superbonus? A proposito di proroghe: mentre si attende la proroga al 2023, l’attuale scadenza al 2022, introdotta con la legge 178 del 2020, è sottoposta all’approvazione del Consiglio dell’Unione europea, allo stato non ancora pervenuta. Di che parliamo?