L’articolo 392 del codice di procedura penale prevede l’istituto dell’incidente probatorio. Consiste in un’udienza che si svolge in camera di consiglio, senza la presenza del pubblico, nella quale le prove vengono assunte con le medesime modalità previste nella fase del dibattimento. A chiedere l’incidente probatorio sono l’indagato (o imputato) e il pubblico ministero. La richiesta si fa al Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) o al Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP).
Il diritto processuale penale prevede che gli elementi raccolti come fonti di prova durante le indagini preliminari si trasformeranno in prove soltanto se assunti nella fase di dibattimento. Le prove assunte nel dibattimento, a differenza delle fonti di prova, sono quelle utilizzate dal giudice per la sua sentenza. Con l’istituto dell’incidente probatorio il pubblico ministero e la difesa possono chiedere l’assunzione dei mezzi di prova anche nelle fasi precedenti al dibattimento in aula. In questo modo si permette un’assunzione anticipata della prova prima che questa possa andare perduta. Si apre così, nel corso delle indagini, un’apposita udienza finalizzata all’assunzione della specifica prova richiesta. Attraverso l’incidente si può dunque assumere una testimonianza, un confronto, una perizia, una ricognizione, un esperimento giudiziario.