La Corte inglese ha rigettato l’appello dei genitori di Indi Gregory – la bimba di 8 mesi affetta da una grave patologia genetica – per impedire il distacco delle macchine che la tengono in vita. Il termine per la sospensione dei supporti vitali è fissato a lunedì. Sul caso sono intervenute le istituzioni italiane (che hanno conferito la cittadinanza italiana alla piccola), dopo che l’ospedale Bambino Gesù aveva dato la sua disponibilità ad accogliere la paziente. Secondo i giudici inglesi, la bimba dovrà essere estubata in ospedale e non in casa come volevano i genitori.

Il giudice inglese: “Richieste italiane non in linea con la Convenzione dell’Aia”

Il giudice inglese Peter Jackson ha definito l’intervento italiano per il caso di Indi Gregory, “non nello spirito della Convenzione dell’Aia”. La Corte ha inoltre affermato che i tribunali inglesi sono nella posizione migliore per valutare “l’interesse superiore” della bambina, quindi non è necessario un tribunale italiano.

La notizia sulla sentenza arriva da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, e dall’avvocato Simone Pillon, che stanno seguendo dal lato italiano gli sviluppi della vicenda, in contatto con i legali inglesi e la famiglia della piccola. Ora, fanno sapere, si lavora ad altri percorsi, che valuteranno da qui fino a lunedì, data fissata dal giudice inglese per il distacco delle macchine. I giudici inglesi, spiegano Coghe e Pillon, hanno deciso per l’estubazione di Indi Gregory, rifiutando l’autorizzazione al ricorso e un possibile cambio di giurisdizione in favore del giudice italiano. Il termine ultimo è stato fissato per lunedì, ma non si sa ancora l’orario preciso. Su questi dettagli si attendono ulteriori sviluppi.

Cosa dice l’articolo 32 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell’Aia

L’articolo recita che “su richiesta motivata dell’Autorità centrale o di un’altra autorità competente di uno Stato contraente con il quale il minore abbia uno stretto legame, l’Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova” potrà “chiedere all’autorità competente del suo Stato di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore”.

Redazione

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