Una sentenza storica che arriva nei giorni del lutto e delle polemiche per l’alluvione che ha colpito Ischia provocando otto morti e 4 dispersi. È quella depositata ieri, 29 novembre, dalla Corte di Cassazione in merito alla gigantesca frana che colpì nella notte tra il 5 e 6 maggio 1998 la città di Sarno, in provincia di Salerno, provocando la morte di 137 persone travolte dalla colata di fango.

Oggi, a oltre 24 anni da quei tragici fatti, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che il Comune salernitano dovrà risarcire le vittime. Sentenza storica perché si tratta nei fatti di un ricorso tra pezzi dello Stato: il ricorso incidentale, scrive il Corriere della Sera, era stato presentato infatti da Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio nei confronti dello stesso Comune di Sarno.

Per capire la questione bisogna fare un passo indietro e tornare alla condanna penale dell’allora sindaco di Sarno Gerardo Basile, ingegnere, condannato nel 2013 in via definitiva a cinque anni per disastro colposo. Dopo quella sentenza lo Stato, che aveva pagato i risarcimenti alle vittime della frana, si era rivalso contro il Comune.

In due precedenti sentenze i giudici avevano respinto le richieste di Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio. In primo grado e in Appello i giudici avevano stabilito che Basile era l’unico responsabile diretto dell’accaduto e che il Comune in sostanza non c’entrasse nulla con la questione dei risarcimenti.

I giudici della Cassazione hanno invece ribaltato il responso. Secondo la Suprema Corte la responsabilità diretta della Pubblica Amministrazionescatta anche per il fatto, penalmente illecito, commesso dal sindaco non attraverso un atto autoritativo ma con una omissione”.

Nel caso di Sarno si tratterebbe del mancato ordine di evacuazione disposto dall’allora sindaco Basile. Secondo la Terza sezione civile della Cassazione infatti l’attività colposa che è stata contestata al sindaco “non è meramente materiale ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati, ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche e istituzionali potestà”.

Redazione

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