Le prospettive
L’acquisto della prima casa per gli under 36: agevolazioni fiscali e condizioni per l’accesso

Con la legge di bilancio 2023 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di operatività delle misure a sostegno degli acquisti prima casa per i giovani under 36 e più precisamente delle agevolazioni in materia di imposte sull’acquisto della prima casa di abitazione e sui finanziamenti a tal fine erogati a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età ed abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Per quanto riguarda l’acquisto, l’agevolazione consiste, per le vendite soggette ad imposta di registro, nell’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale mentre, per le vendite soggette ad IVA (vendita da costruttore), nel riconoscimento di un credito d’imposta, pari all’imposta pagata per l’acquisto, da utilizzarsi a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto. Per quanto riguarda i mutui collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile, non sarà dovuta l’imposta sostitutiva.
Di seguito i requisiti soggettivi per l’accesso all’agevolazione, da dichiararsi in atto. Il richiedente non deve avere, né compiere nell’anno in cui l’atto è rogitato, trentasei anni di età; deve avere ISEE, in corso di validità alla data del rogito, calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, non superiore a 40.000 euro annui. Oltre alle condizioni di cui sopra, presupposto indefettibile per accedere alla detta agevolazione è la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per usufruire dell’agevolazione c.d. prima casa.
Il richiedente dunque non deve essere titolare né di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è sito l’immobile da acquistare né di altro immobile su tutto il territorio nazionale, acquistato anche dal coniuge con le agevolazioni prima casa, ovvero, in caso contrario, deve impegnarsi ad alienare l’immobile già posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto; deve avere già, o volere stabilire, la propria residenza nel Comune in cui l’immobile è sito, salvo che l’immobile si trovi in un Comune, diverso, in cui l’acquirente svolge la propria attività o in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende.
Quanto ai requisiti oggettivi, l’agevolazione si applica a tutti gli atti di trasferimento oneroso della proprietà (o di costituzione di diritti reali) delle case di abitazione di categoria catastale diversa da A1, A8, A9 e relative pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria. Si tratta dunque di una importante misura di sostegno all’economia, lodevole soprattutto perché rivolta ai giovani che investono nell’acquisto della loro prima casa di abitazione. In prossimità della scadenza del termine di operatività della agevolazione, non si può non auspicare un’ulteriore proroga, tenuto conto anche della particolare congiuntura economica e del fatto che oggi coloro che hanno necessità di ricorrere ad un mutuo bancario per finanziare l’acquisto, si trovano a fare i conti con tassi di interesse altissimi.
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