Se perfino l’insigne giurista Francesco Carrara scriveva, nel 1873 (!), della ovvia propensione del Pubblico Ministero a tenere nascoste le prove favorevoli alla persona da lui sospettata di essere colpevole, dovremmo chiederci come mai sia così difficile affrontare questo tema con pacatezza, se non sapessimo invece quale decisiva partita si giochi intorno ad esso. Il tema delle prove nascoste non interroga, ovviamente fuori dai casi di evidente intenzionalità fraudolenta, la correttezza professionale del Pubblico Ministero. Molto più semplicemente, esso accende i riflettori sulla vera natura di quest’ultimo, che nello scenario processuale è, non può che essere, una parte, al pari della parte civile e della difesa.

Nessuno accuserà di scorrettezza quel difensore che eviterà di misurarsi con emergenze investigative scomode per il proprio assistito. Sarà un difensore debole e senza troppe ambizioni, ma non certo un professionista scorretto. Perciò occorre che i sostenitori della mitologica “cultura della giurisdizione” dei Pubblici Ministeri si persuadano che la natura di pubblico ufficiale non conferisce miracolisticamente al titolare delle indagini una impossibile, innaturale imparzialità. Quando il PM e la sua Polizia Giudiziaria selezioneranno le intercettazioni telefoniche o ambientali relative alle persone nei confronti delle quali hanno pervicacemente ottenuto che il giudice le disponesse, sulla base di indizi di reità che hanno ampiamente argomentato essere “gravi” ed “attuali”, qualcuno di voi può seriamente immaginare che quello scrutinio verrà condotto con lo spirito imparziale del giudice?

C’è apposta il giudice per questo, santo Iddio! Le parti, ove effettivamente ad armi pari, stresseranno il proprio punto di vista contrapposto, e proprio grazie a questo scontro il Giudice sarà messo nelle condizioni di avvicinarsi nel modo meno impreciso possibile alla ricostruzione della verità dei fatti. Ma la magistratura italiana, nella sua rappresentanza politica e culturale, rifiuta con sdegno questa elementare verità, e pretende al contrario di vedere affermata la superiorità della parte pubblica, che persegue il bene comune e, codice alla mano, ricerca anche le prove a discarico dei suoi indagati.

Con paternalistica accondiscendenza verso la parzialità inesorabile del difensore, si vuole in tal modo vedere affermata una disparità originaria e connaturata tra le parti, che significa perciò: il punto di vista difensivo è in sé inattendibile o quantomeno sospetto, mentre il PM altro non fa che ricercare la Verità. Una assurdità che serve -ed è micidialmente servita in questi decenni- ad affermare una supremazia etica e processuale dell’Accusa, in danno -si badi- anche del Giudice, chiamato ad una autentica sfida ogniqualvolta ritenga di dover smentire l’Accusa. Il Giudice che assolve, in questo quadro culturale avvelenato, è di per sé sospetto. Lasciatemi credere che questo numero di PQM aiuterà a comprendere meglio la vera partita in gioco, che è davvero una partita decisiva. Buona lettura.

Avatar photo

Avvocato