L’omicidio stradale rappresenta una grave forma di violenza che provoca la morte di persone innocenti a causa di incidenti automobilistici. Negli ultimi anni, i governi di diversi paesi si sono resi conto dell’importanza di affrontare questo problema in modo adeguato. In risposta a questa esigenza, sono state introdotte leggi specifiche per affrontare l’omicidio stradale e garantire giustizia per le vittime e i loro familiari.

L’omicidio stradale si verifica quando una persona perde la vita a causa di un incidente automobilistico causato da negligenza, imprudenza o violazione delle norme del codice della strada da parte di un altro individuo. È importante sottolineare che l’omicidio stradale si distingue dagli incidenti stradali ordinari, poiché implica un comportamento particolarmente negligente o pericoloso da parte del conducente responsabile.

Le leggi sull’omicidio stradale variano da paese a paese, ma hanno in comune l’obiettivo di fornire una giusta punizione per coloro che causano la morte di altre persone sulla strada. Queste leggi tengono conto dei fattori aggravanti, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la velocità eccessiva, la violazione intenzionale delle norme del codice della strada e la mancanza di attenzione.

In Italia, la legge sull’omicidio stradale è stata introdotta durante io Governo Renzi. Si tratta, infatti, della Legge 23 marzo 2016, n. 41.

La 41/2016 prevede pene minimali nel più frequente caso di lesioni colpose gravi (da un anno e 6 mesi a 3 anni) o gravissime (da 2 a 4 anni), causate da tasso alcolemico di 0,8 g/litro o da manovre pericolose (eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi, alcuni tipi di sorpasso). Inoltre, per pene detentive minori di 2 anni può essere concessa la sospensione condizionale della pena; un’ulteriore riduzione di un terzo spetta a chi accede al rito abbreviato, e infine può essere applicato l’art. 131-bis c.p. (non punibilità e archiviazione per tenuità del fatto) rientrando le lesioni dolose nell’elenco dei reati per i quali è ammissibile questo tipo di beneficio.

La 41/2016, inoltre, introduce nuovi strumenti di indagine. Diviene obbligatorio l’arresto in flagranza di reato per i casi più gravi (ebbrezza, droghe, mancato soccorso); vengono raddoppiati i tempi di prescrizione del reato; sono prorogabili una sola volta dal pubblico ministero i tempi delle indagini preliminari; vengono effettuate perizie coattìve per il prelievo di campioni biologici del dna. Il carcere, infine, è escluso per chi soccorre la vittima subito dopo l’incidente e si mette a disposizione della polizia.

Esistono, d’altro lato, aggravanti in caso di fuga del conducente. Infatti, la pena aumenta da uno a due terzi, e non può essere inferiore a 5 anni). Altre aggravanti sono la guida senza patente o senza assicurazione, per i conducenti di mezzi pesanti (camion e autobus).

La 41/2016 prevede anche drastico aumento delle pene nei casi di omicidio: rimane la pena che era già prevista nel caso base, da 2 a 7 anni, quando la morte sia stata causata da violazioni non gravi al codice della strada (i disegni di legge prevedevano tutti una pena minima da 6 a 8 anni, e massima da 12 a 16); per guida in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro (sopra i 2,5 è probabile il rischio di coma etilico), o sotto effetto di droghe, la pena varia da 8 a 12 anni di carcere. Alla stessa pena soggiace chi ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L, quando il conducente è un neo-patentato e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone (più di 8 escluso il conducente) o di cose su mezzi pesanti; da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/L e, unitamente alla condizione precedente, se l’incidente è causato dalle condotte pericolose dette in precedenza. La pena aumenta della metà se muore più di una persona, fino a 18 anni. Invece, la pena viene diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole.

Infine, si prevede la revoca della patente: la patente è revocata e non può essere ri-conseguita prima di 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). In caso di fuga o nelle altre ipotesi più gravi, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Redazione

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