Giustizia, incarichi e potere
L’eleggibilità del Csm è la madre di tutti i mali del correntismo

La crisi della giustizia in Italia ha origini lontane e non tutte di eguale matrice genetica. La corporazione delle toghe ci ha messo del suo, e a piene mani, ma l’avvocatura non di meno ha pure essa assestato colpi all’efficienza del sistema. A esempio non si parla da anni della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, della necessità di liberarsi della zavorra dei mini-uffici che drenano risorse ingenti e assicurano un servizio troppo volte inadeguato. Tutti sanno che un patto di sindacato tra localismi politici, ambizioni carrieristiche delle toghe e micro protezionismi professionali ha bloccato ogni progetto e spento ogni entusiasmo riformatore.
Insomma, il “Sistema” ha le sue responsabilità, ma nessuno può chiamarsi fuori dalle macerie scrollandosi la polvere di dosso e facendo finta di niente. Mancano all’appello, sul banco degli accusati, i concorrenti esterni del correntismo giudiziario, quelli che lo hanno colpevolmente alimentano nella prospettiva di poter più comodamente interloquire con pochi capi-bastone. Settori cospicui della politica hanno assecondato i progetti egemonici di questo o quel raggruppamento di toghe nella convinzione di trarne vantaggi di schieramento, se non personali, alla bisogna. Il Parlamento si è ritratto dalla funzione legislativa in materia di ordinamento giudiziario (articolo 108 Costituzione) lasciando al Csm mano libera nella costruzione delle carriere dei magistrati, per esempio, consentendo la creazione di micro incarichi sprovvisti di qualunque copertura normativa (coordinatore, segretario, referente, delegato ect.) da adoperare, poi, nelle promozioni a scapito dei meno ammanicati. In tal modo si è gravemente attentato all’autonomia e all’indipendenza della magistratura che si puntualizzano in ciascun magistrato della Repubblica e non nel Csm (sentenza 497/2000 della Corte costituzionale).
La creazione di clientele e di cordate tra i giudici ha offerto a settori della politica e della società civile l’occasione per poter eludere le garanzie costituzionali (articolo 107: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni») e per poter usufruire di piramidi gerarchiche sorte laddove i padri della Carta immaginavano interlocuzioni orizzontali, spazi aperti senza steccati. Il “Sistema” di cui si parla da settimane si delinea sempre più come la frazione di un Sistema più ampio e possente, mediaticamente fiancheggiato, che ha corroso la democrazia in molti suoi gangli vitali e che ha generato una società sempre più diseguale sotto il profilo economico, sociale, politico. Non che il potere giudiziario fosse stato geneticamente concepito con le stimmate della purezza, ma la sua originaria natura pulviscolare e la sua diffusività erano la migliore garanzia che qualunque infezione sarebbe stata circoscritta e contenuta; pareti stagne l’avrebbero protetta da ogni falla.
La magistratura era stata disegnata come “non scalabile” nella sua interezza – come ogni altro potere e più di ogni altro potere – soprattutto perché costruita senza un vertice e senza un capo che la potesse condizionare nel suo complesso. Vi era solo un punto di minor resistenza su cui poteva scatenarsi la meccanica delle forze e in cui si sarebbero potute attivare le linee di frattura del corpo costituzionale e questo punto era la previsione di un Csm elettivo. Sia chiaro: indipendenza e autonomia avrebbero avuto poco peso e poca importanza senza l’autogoverno della magistratura. Sin qui non c’è nulla da discutere. Ma l’eleggibilità dei suoi membri togati instillava nell’alambicco costituzionale un elemento imprevisto e, francamente, imprevedibile nel 1947 ovvero il costituirsi di una doppia carriera: la prima, formale, destinata alle varie funzioni direttive e semidirettive dell’ordine giudiziario, l’altra squisitamente politica, votata all’organizzazione dei vari gruppi dell’associazionismo delle toghe. Ora nessun altro potere costituzionale conosce la confluenza e la reciproca interferenza di questo doppio binario come la magistratura.
La pubblica amministrazione prevede forme di sindacalismo anche esasperato, ma formalmente l’associazionismo politico dei pubblici dipendenti non determina le carriere e le promozioni all’interno degli apparati burocratici. Parimenti la funzione legislativa non prevede la formazione elettiva di un ceto politico di secondo grado al proprio interno, ma la mera distribuzione di incarichi nelle due Camere secondo protocolli di rappresentanza proporzionale. Solo per la magistratura si è creato – nella faglia aperta dell’elettività del Csm e, poi, dei Consigli giudiziari – un ceto politico-sindacale provvisto del potere di selezione dei dirigenti dell’apparato, pur restando fuori dall’autogoverno. Il problema è ampiamente noto tanto che l’Anm ha più volte previsto rimedi per impedire il continuo travaso dall’associazionismo giudiziario al Csm andata e ritorno. E ciò perché era del tutto chiaro che l’autogoverno elettivo avrebbe portato entro le mura, ritenute invalicabili, della corporazione metodi, approcci, criteri di scelta, cooptazioni, spartizioni che non dovevano avere alcuno spazio secondo l’auspicio dei costituenti.
La democrazia elettiva sarà anche la migliore forma di governo, ma nessuno ha mai detto che dovesse indefettibilmente applicarsi al potere giudiziario. Le correnti della magistratura esprimono, a ragione, il pluralismo ideale che connota l’esercizio della giurisdizione e non sarebbe pensabile una giurisdizione deprivata del suo pluralismo culturale. Ma da qui a dire che questi raggruppamenti debbano concorrere a liste contrapposte per conquistare il governo dell’autogoverno è un dato ampiamente discutibile. Se si guarda il nocciolo duro e originario delle competenze del Csm (articolo 104: «Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati») non si vede sotto quale profilo sia indefettibile la proiezione consiliare del pluralismo associativo.
Anzi, ciascuna di quelle attribuzioni, e le poche altre dettate dalla Carta, esigerebbero connotati di terzietà e di imparzialità del tutto incompatibili con qualsivoglia coloritura culturale o ideale. Se promozioni, trasferimenti e procedimenti disciplinari sono diventati il territorio privilegiato del correntismo “sistemico” c’è da chiedersi se il costituente non avrebbe ampiamente riconsiderato la previsione di un autogoverno elettivo, magari privilegiando altri protocolli di composizione del Csm. In primo luogo, come il ministro Cartabia e il vicepresidente Ermini hanno autorevolmente auspicato, riducendo drasticamente la durata del mandato consiliare rispetto ai 4 anni attuali oppure privilegiando procedure contaminate da fasi di sorteggio la cui compatibilità democratica è ampiamente collaudata (da ultimo Luigi Manconi, La democrazia del sorteggio, su La Stampa, 28 marzo 2021).
Un potere giudiziario infiltrato dal correntismo ha finito per restarne assoggettato. La pura isocrazia delle toghe si è smarrita, non poche volte, in un vassallaggio conflittuale e competitivo. E qui i concorrenti esterni del Sistema hanno mostrato tutta la voracità dei loro disegni di fatto abbandonando i magistrati al potere delle correnti e, tramite esse, al pericolo delle prassi illegittime dell’autogoverno. Con la convinzione di poter trattare con pochi, sulla testa di molti e con il risultato di una giustizia amministrativa chiamata, in modo sempre più massiccio, a controllare atti e nomine; paradossalmente evocata dai giudici come il giudice di Berlino che può porre rimedio alle distorsioni.
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