La protesta
L’istanza alla Consulta: “Camere lente, no proroghe sull’ergastolo”
Non si rinvii la decisione sulla questione di legittimità costituzionale relativa alla norma sull’ergastolo ostativo, prevista per il prossimo 10 maggio. È questa la richiesta inviata ieri alla Consulta da parte dell’avvocato Giovanna Araniti, difensore di Salvatore Pezzini, detenuto non collaborante condannato al fine pena mai, sulla cui richiesta di accesso alla libertà condizionale è stato appunto sollevato dalla Cassazione il dubbio dinanzi alla Corte Costituzionale. Araniti formalmente chiede che i giudici rigettino la richiesta dell’Avvocatura dello Stato che due giorni fa, su mandato della Commissione giustizia del Senato, aveva invitato la Corte a procrastinare la decisione in attesa che il Parlamento approvi la nuova legge, per ora passata solo alla Camera.
L’avvocato, in sostanza, censura la lentezza del Parlamento a cui è stato concesso un anno dalla Consulta per elaborare la nuova norma. Eppure, si legge nell’istanza di rigetto, “il Parlamento in seguito all’ordinanza di codesta Corte n. 97/2021 del 15 aprile 2021, si è attivato in ritardo per dare attuazione al contenuto della stessa. L’esame in Commissione Referente è iniziato il 4 agosto 2021 e si è concluso il 24 febbraio 2022. La discussione alla Camera dei Deputati è iniziata il 28 febbraio 2022 e si è conclusa il 31 marzo 2022, con trasmissione del testo al Senato solo in data 1 aprile 2022” dove “si sta procedendo, a rilento, ed è stato presentato un nuovo disegno di legge con varie modifiche al testo varato dalla Camera”.
Infine, segnala l’avvocato, “l’eventuale pronuncia d’incostituzionalità non impedirebbe al Parlamento, anche in futuro, con le tempistiche ritenute più opportune, di varare una nuova normativa che tenga conto dei principi sanciti da codesta Corte, non apparendo corretto dilatare, ancora, a dismisura la situazione di “limbo” in cui versano il Pezzino ed altri condannati, in attesa della pronuncia di codesta Corte, dopo un più che congruo periodo di sospensione del giudizio”.
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