La violazione
L’ultima beffa di Bonafede provocherà la rivolta delle carceri

In secondo luogo, non può non essere segnalato come il decreto Cura Italia non affronti il tema dei soggetti ristretti in misura cautelare. L’obiezione che si adduce al riguardo, attiene al fatto che la concessione di misure alternative al carcere (con braccialetto) sono già previste e se non sono state disposte, vuol dire che non possono essere applicate e che la verifica della fruibilità della detenzione domestica richiederebbe tempi lunghi, incompatibili con la natura emergenziale del provvedimento e con la citata semplificazione delle procedure per i condannati rispetto alla disciplina a regime.
Va tuttavia considerato che il provvedimento in esame si colloca nel contesto eccezionale dell’emergenza sanitaria, della necessità di alleggerire la presenza nei penitenziari, di evitare i contagi e non risulta legato a elementi fisiologici di sovraffollamento. Se così è, una attenzione ai soggetti in custodia cautelare, contenuta nel tempo, al pari di quella dei condannati non appare irragionevole. Si consideri che, ferme le cause ostative, legate alla gravità dei reati, si tratta di soggetti non solo presunti innocenti ma per i quali non è escluso il proscioglimento, come i dati statistici evidenziano, con oneri di riparazione a carico dello Stato.
In terzo luogo, e si tratta del profilo di maggior criticità, destinato a creare forte tensione dentro gli istituti penitenziari, va sottolineato – come già evidenziato da più parti – la questione legata alla disponibilità dei braccialetti. Il provvedimento ne è consapevole, ma non del tutto, non essendo sufficiente affermare che i soggetti entro i sei mesi di pena residua ovvero quelli che medio tempore entreranno in questa fascia di residualità della pena non saranno sottoposti a controllo e che si inizierà a considerare la misura alternativa ai condannati con le pene più vicine ai sei mesi.
A parte la considerazione che nei prossimi mesi agli stimati 3000 detenuti destinatari della detenzione, si aggiungeranno altri la cui pena residua entrerà sotto i diciotto mesi, va sottolineato che la mancanza di braccialetti per soddisfare il diritto che – in presenza delle condizioni – la legge riconosce al condannato, creerà non poche tensioni nelle carceri, senza considerare sulla base di quali criteri i braccialetti disponibili saranno distribuiti tra gli uffici giudiziari chiamati ad applicare le disposizioni.
Si riproducono le questioni che già avevano interessato l’operatività dell’articolo 275 bis del codice di procedura penale in materia cautelare. Una risposta potrà arrivare dalla magistratura di sorveglianza che potrebbe recuperare la disciplina della legge 199 del 2010, prescindendo dalla necessità del controllo elettronico.
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