La sentenza
Giustizia
Migranti in Albania e rimpatri nei paesi sicuri, l’ultima parola spetta alla Corte Ue
Nessun colpo di scena: la Cassazione rinvia alla CGUE. La pronuncia è attesa per la fine di febbraio. La designazione spetta al governo, ma il giudice ha il diritto di valutare il singolo caso e intervenire
Il 30 dicembre 2024 la Cassazione si è ulteriormente pronunciata sul concetto di paese “sicuro”, senza che tuttavia si registri alcun botto ermeneutico di fine anno. Il provvedimento è infatti soprassessorio: un’ordinanza “interlocutoria” (n. 34898) con cui si rinvia la causa “a nuovo ruolo”. Inutilmente, pertanto, si ricercherebbero nel testo le affermazioni che caratterizzano la maggior parte dei commenti espressi in proposito. La Corte Suprema (C. S.) non afferma nulla di nuovo in tema di spettanza della designazione di paese sicuro alla discrezionalità governativa, così come non disconosce un limitato intervento giudiziario, caso per caso, per la verifica della condizione oggettiva (del paese) e soggettiva (del migrante) in relazione all’effettiva sicurezza del rimpatrio, alla stregua del canone generale della ragionevolezza.
Il trattenimento dello straniero – afferma la C. S. – attiene alla sfera della libertà personale, sicché i relativi provvedimenti non solo debbono avere una base legale, ma sono sottoposti anche a un controllo giurisdizionale, tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà personale e della restrizione che il trattenimento è suscettibile di determinare.
Gli elementi da sottolineare sono allora altri. In primis, il rinvio a nuovo ruolo è giustificato con l’esigenza di attendere il verdetto della Corte di Giustizia (CGUE) a seguito dei numerosi rinvii pregiudiziali già intervenuti in materia. Qui la Corte Suprema riafferma il principio fondamentale dell’intrinseca correlazione fra i giudici dell’Unione europea sotto la funzione unificante della Corte del Lussemburgo. Sussiste – infatti – una competenza esclusiva della Corte di Giustizia nel fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, da applicare in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Siamo in presenza, dunque, di “un aspetto fondamentale del patrimonio costituzionale europeo”.
L’attesa della pronuncia della CGUE (che si prevede per la fine di febbraio 2025) non è – nel pensiero della Cassazione – “abdicazione” del giudice di legittimità al ruolo nomofilattico, né al compito di decidere in tempi ragionevoli il ricorso. Testualmente: “La Corte di Cassazione italiana, recependo le conclusioni del pubblico ministero, rinvia la decisione della causa in vista dell’elaborazione di un prodotto della propria giurisprudenza più maturo ed affidabile”. È proprio nel dialogo fra Corti che si specializza l’altro elemento di spicco dell’ordinanza, ove la C. S. commenta la disciplina europea e la sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024, fornendo quindi alla CGUE un suo contributo nomofilattico sul tema. La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024 non pare – si legge nell’ordinanza – che abbia dettato un principio di incompatibilità della nozione di paese sicuro con la presenza di eccezioni personali.
Un’annotazione finale e benaugurale. Forse alcuni si mostreranno infastiditi a tali complessità e interrelazioni, ritenute necessarie per addivenire a una regola che debba preservare potere amministrativo, controllo giudiziario sul caso concreto e – soprattutto – i diritti fondamentali e, in specie, la dignità dei richiedenti asilo. L’obiezione è tuttavia facilmente superabile. La resilienza dei diritti fondamentali, verificata sui migranti, interessa tutti noi. Più le regole sono complicate, più – evidentemente – il bilanciamento sugli interessi (singoli e collettivi) è garantistico per il cittadino. Per tutti, cittadini e non. Una verifica, seppur di segno contrario, si coglie in questi giorni di ansia per una nostra giovane e valente connazionale che – in un paese che semplifica le regole giuridiche con eccessiva disinvoltura – è trattenuta in carcere senza un’accusa dettagliata. In spregio al principio di precisione dell’accusa, all’habeas corpus, a Grozio, all’Illuminismo europeo, a Filangieri, a Beccaria.
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