Informazione Assicurativa
Oblio oncologico, quali sono i risvolti assicurativi per un milione di italiani
Il DDL sul riconoscimento del diritto all’oblio oncologico, fortemente voluto dall’onorevole Maria Elena Boschi in qualità di prima firmataria e relatrice della proposta, è stato approvato nelle scorse settimane al Senato ed è legge nel nostro Paese. Il provvedimento introduce tutta una serie di disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche il cui trattamento medico si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data di inizio delle cure attive e da cinque per alcune tipologie di tumori.
La legge rappresenta un vero e proprio “diritto all’oblio” e mira ad assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti, come avviene solo in alcuni Paesi europei (Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo), in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancari ed assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori. In sostanza le persone che hanno avuto problemi oncologici saranno liberi di contrarre un mutuo, di stipulare un’assicurazione, di adottare un figlio senza più limiti, discriminazioni né maggiori oneri. La guarigione clinica, quindi, corrisponderà effettivamente a quella giuridica.
Quali sono i risvolti del diritto all’oblio in ambito assicurativo?
Come è noto, per accedere a polizze assicurative, il cittadino è obbligato, in fase di assunzione del rischio, a produrre svariati documenti e compilare specifiche dichiarazioni tra le quali anche il questionario sanitario sullo stato di salute o il questionario anamnestico che ha lo scopo di rendere noto alla compagnia assicurativa il proprio stato di salute pregresso e presente, l‘esistenza di patologie, anche congenite, le operazioni cui si è sottoposti, traumi o infortuni subiti in passato.
Tutto ciò’ rischia di compromettere non solo la propria riservatezza, ma anche la possibilità di avere pari chance di accoglimento della richiesta di tutela, rispetto a coloro che non hanno mai avuto malattie oncologiche, e vedersi pregiudicata la possibilità di stipulare una polizza assicurativa. Con il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico si configura dunque il diritto, per chi è guarito dal cancro, di non fare menzione sulla pregressa malattia quando il tempo trascorso e le condizioni di salute la rendono non più rilevante al fine di non subire ingiuste discriminazioni; ovvero quando è cessato il rischio dovuto al cancro, un lasso di tempo specifico ed identificato, senza che si siano verificati episodi di recidiva.
Un milione di italiani interessati all’oblio oncologico
Quindi in nessun modo vi deve essere un motivo di esclusione, rifiuto o applicazione di condizioni contrattuali peggiori per i guariti dal cancro. Si stima che sono un milione gli italiani interessati dall’oblio oncologico perché considerati guariti, che potranno cosi avere accesso a polizze vita, ad assicurazioni mediche, sanitarie, a tutela del mutuo, ecc. L’articolo 2 della legge al primo comma pone specificatamente il divieto, per le compagnie assicurative, di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute dell’assicurato né possono essere fatte indagini (visite mediche di controllo o altri accertamenti sanitari) in merito a patologie oncologiche pregresse in tutte le fasi di accesso alle coperture assicurative, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo dei contratti di assicurazione, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento di cure attive ed in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
Al secondo comma è specificato inoltre che, trascorso il medesimo periodo e la relativa cessazione del rischio, tali informazioni, se raccolte in sede di stipula del contratto prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere prese in considerazione dalle compagnie assicurative ai fini della valutazione del rischio, della solvibilità del cliente o della stima del premio assicurativo.
Quindi il divieto non vale solo per le informazioni da richiedere, ma anche per quelle eventualmente già raccolte e disponibili con il diritto all’oblio oncologico esteso anche a chi ha già una polizza attiva e potrà così integrarla o rivederla con meno oneri e condizioni più favorevoli. L’articolo 4 della legge prevede anche l’istituzione presso il Ministero della salute di un organo, con compiti di vigilanza e controllo: la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche. Un organo destinato a vigilare sull’effettiva attuazione della legge e a raccogliere le eventuali segnalazioni da parte dei cittadini in merito a pratiche commerciali scorrette, per rafforzare la protezione del consumatore guarito da patologie oncologiche, impedendo le illegittime indagini sulle pregresse condizioni di salute ad opera delle compagnie assicurative.
La Consulta provvederà quindi ad inoltrare tali segnalazioni, ove necessario, all’autorità di vigilanza del settore assicurativo (l’IVASS). È inoltre previsto che, con procedure da definire a breve attraverso un tavolo tecnico del Ministero della Salute, vengano istituite tabelle che consentano di ridurre ulteriormente la tempistica di dieci anni dall’inizio delle cure attive in assenza di recidive in base alla differente patologia oncologica per alcuni tipi di tumori (testicolo o tiroide) con la riduzione a cinque.
Una legge di civiltà, una legge di speranza che pone l’Italia all’avanguardia in Europa
Finalmente, il milione circa di persone interessate ad oggi dal provvedimento non incontreranno più difficoltà a stipulare o rinnovare una copertura assicurativa per le malattie o una polizza vita per il caso morte, tra l’altro richiesta come garanzia accessoria per accendere un mutuo come abbiamo trattato in un altro articolo specifico.
Gli assicurati quindi non correranno più il rischio di essere penalizzati per aver rilasciato di dichiarazioni inesatte o reticenti (ex artt. 1892 e 1893 c.c.), se non dichiarassero la malattia al momento della sottoscrizione della polizza, con la conseguenza di perdere il premio assicurativo pagato e non essere tutelati in caso di sinistro.
Alla prossima settimana.
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