Il Tar Calabria (Sezione prima) con sentenza n. 841/2020 del 9 maggio 2020, ha accolto, con una motivazione perplessa, il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’annullamento dell’Ordinanza della Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37, nella parte in cui “è consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”.

La questione è che la Presidente Santelli ha agito, in realtà, nell’esercizio delle prerogative di cui alla legge n. 833/1978; – sicche’ ove si assuma che una parte delle stesse prerogative spetti al Presidente del Consiglio sulla base del d.l. 19 del 2020, e, per l’effetto , si assuma la conseguenza  che la Presidente “abbia” violato tale normativa, la sede più opportuna sarebbe stata senz’altro quella del giudizio costituzionale, per conflitto intersoggettivo o quantomeno nell’ambito del sindacato sulle leggi.

Altri e ben maggiori, comunque, sono i dubbi di legittimità costituzionale che si pongono rispetto all’art. 3, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020 che la sentenza del Tar Calabria pare non aver affrontato.

Il testo dispone che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.

La norma pone un vincolo assai incerto, suscettibile di due interpretazioni, entrambe dense di esiti problematici.

Da un primo punto di vista, può ritenersi che essa comprima la potestà d’intervento regionale solo per il ristretto arco temporale che va dall’entrata in vigore del decreto, ai primi DPCM attuativi. Ciò implica che, una volta adottati questi atti, e avveratasi la “condizione risolutiva”, il vincolo viene meno e la potestà regionale si riespande appieno nei limiti consueti. Così legittimando interventi regionali come quelli adottati dalla Presidente Santelli.

Da un secondo punto di vista, qualora s’interpretasse il “nelle more dell’adozione” dei DPCM come un vincolo d’attesa rispetto a tutti i successivi atti d’attuazione adottati dall’entrata in vigore del decreto-legge al momento, futuro e incerto, in cui si riterrà cessata ogni esigenza di contenimento dei rischi, saremmo di fronte a un trasferimento a tempo indeterminato delle competenze dalle Regioni allo Stato !

Trasferimento che, nella sua ampiezza e pervasività, lascia davvero molti dubbi rispetto alla ragionevolezza e proporzionalità, nonché alla sufficienza degli strumenti attualmente previsti per assicurare la leale collaborazione, assai spuntati e rimessi, in buona sostanza, alla volontà unilaterale della Presidenza del Consiglio dei Ministri “coperta” dalla generale ed astratta clausola di rinvio contenuta nella reiterata e sommaria decretazione d’urgenza.

*Felice Maurizio D’Ettore, Deputato di Forza Italia

Felice Maurizio D'Ettore

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