Travaglio vede Bonafede ovunque
Prescrizione, come funziona negli altri stati europei
Prosegue, senza soluzione di continuità, l’opera di disinformazione portata avanti dal Fatto Quotidiano sul tema della prescrizione. Ieri, per dare ossigeno alla comatosa riforma del ministro Alfonso Bonafede, il giornale diretto da Marco Travaglio si è lanciato in uno “studio comparativo” della prescrizione in alcuni Paesi europei. Operazione quanto mai spregiudicata visto che il confronto sull’applicazione della prescrizione è stato fatto senza tenere minimamente conto dei diversi sistemi processuali dei Paesi in questione. Travaglio, infatti, si è guardato bene dal ricordare che in Italia vige l’obbligatorietà dell’azione penale ed il Pm è un magistrato autonomo ed indipendente da qualsiasi altro potere.
Nel Regno Unito, uno dei Paesi portati come esempio da Travaglio per ribadire la bontà della riforma Bonafede, l’azione penale è discrezionale ed il Pm è un avvocato nominato dal governo. Non è una differenza di poco conto. Anzi. Poi ci sono molte altre omissioni nell’inchiesta del Fatto. Per ingiusta imputazione, per esempio, che è cosa diversa dall’ingiusta detenzione, è previsto un risarcimento per le spese legali sostenute. Tralasciando queste amnesie, vediamo cosa realmente accade nei Paesi, secondo il giornale di Travaglio, da prendere a modello per porre fine allo scandalo tutto italiano della prescrizione che impedirebbe a chi ha commesso un reato di marcire in galera.
Iniziamo dalla Francia. L’istituto della prescrizione esiste anche lì, dove i termini di prescrizione del reato variano in base alla qualificazione giuridica dell’illecito. Con la legge del 27 febbraio 2017 sono stati modificati i termini di prescrizione, calibrati ora secondo la gravità del reato. Un anno per le contraventions, reati per i quali la pena prevista è una multa. Sei anni per i délits, reati per i quali la pena prevista è inferiore a dieci anni di reclusione. Venti anni per le crimes, reati per i quali la pena prevista è superiore a dieci anni di reclusione. Tali termini sono contenuti nel codice di procedura penale. La legge stabilisce gli atti interruttivi della prescrizione. Il temine di prescrizione, come in Italia, decorre dalla data di commissione del fatto. Maturato il termine massimo previsto dalla legge in assenza di atti interruttivi, si estingue l’azione pubblica. Sono imprescrittibili i reati contro l’umanità e i genocidi. La particolarità: i reati commessi a mezzo stampa si prescrivono addirittura in soli tre mesi.
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