Travaglio vede Bonafede ovunque
Prescrizione, come funziona negli altri stati europei
In Spagna la disciplina della prescrizione è simile a quella del codice italiano prima della riforma ex Cirielli del 2005 ed è contenuta nel codice penale. Venti anni, quando la pena massima prevista dalla legge è di quindici o più anni. Quindici anni quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione da dieci a quindici anni. Dieci anni quando la pena prevista dalla legge è la reclusione da cinque a dieci anni. Cinque anni negli altri casi. I delitti di ingiuria e calunnia si prescrivono in un anno. Le contravvenzioni si prescrivono in soli sei mesi. Sono imprescrittibili i delitti contro l’umanità, il genocidio, quelli di matrice terroristica. I termini di prescrizione si computano, come Italia ed in Francia, a partire dal giorno in cui è stato commesso il reato. Anche in Spagna sono previsti atti interruttivi della prescrizione.
Nel Regno unito non esiste la prescrizione. E su questo ha ragione Travaglio, ma sono previsti dei precisi limiti temporali entro i quali possono essere perseguiti i reati. Tali limiti rispondono all’esigenza processuale di assicurare, entro un tempo ragionevole, l’acquisizione delle prove e di garantire all’accusato un giusto processo che si svolga in un lasso di tempo circoscritto rispetto ai fatti che l’hanno determinato. I limiti temporali così intesi si articolano diversamente a seconda della categoria di reato dei correlati criteri di competenza processuale. Nel caso dei reati minori, puniti con la pena fino a sei mesi di reclusione, l’azione penale deve essere avviata entro sei mesi dalla consumazione del reato. L’analisi comparativa in questione è stata fatta nel dicembre del 2018 dal Consiglio superiore della magistratura alla vigilia dell’entrata in vigore della Spazzacorrotti, al cui interno era previsto il blocco della prescrizione. Il Csm effettuò un lungo ed articolato studio che mi sono limitato in questa sede a copiare.
© Riproduzione riservata