Prosegue, senza soluzione di continuità, l’opera di disinformazione portata avanti dal Fatto Quotidiano sul tema della prescrizione. Ieri, per dare ossigeno alla comatosa riforma del ministro Alfonso Bonafede, il giornale diretto da Marco Travaglio si è lanciato in uno “studio comparativo” della prescrizione in alcuni Paesi europei. Operazione quanto mai spregiudicata visto che il confronto sull’applicazione della prescrizione è stato fatto senza tenere minimamente conto dei diversi sistemi processuali dei Paesi in questione. Travaglio, infatti, si è guardato bene dal ricordare che in Italia vige l’obbligatorietà dell’azione penale ed il Pm è un magistrato autonomo ed indipendente da qualsiasi altro potere.
Nel Regno Unito, uno dei Paesi portati come esempio da Travaglio per ribadire la bontà della riforma Bonafede, l’azione penale è discrezionale ed il Pm è un avvocato nominato dal governo. Non è una differenza di poco conto. Anzi. Poi ci sono molte altre omissioni nell’inchiesta del Fatto. Per ingiusta imputazione, per esempio, che è cosa diversa dall’ingiusta detenzione, è previsto un risarcimento per le spese legali sostenute. Tralasciando queste amnesie, vediamo cosa realmente accade nei Paesi, secondo il giornale di Travaglio, da prendere a modello per porre fine allo scandalo tutto italiano della prescrizione che impedirebbe a chi ha commesso un reato di marcire in galera.
Iniziamo dalla Francia. L’istituto della prescrizione esiste anche lì, dove i termini di prescrizione del reato variano in base alla qualificazione giuridica dell’illecito. Con la legge del 27 febbraio 2017 sono stati modificati i termini di prescrizione, calibrati ora secondo la gravità del reato. Un anno per le contraventions, reati per i quali la pena prevista è una multa. Sei anni per i délits, reati per i quali la pena prevista è inferiore a dieci anni di reclusione. Venti anni per le crimes, reati per i quali la pena prevista è superiore a dieci anni di reclusione. Tali termini sono contenuti nel codice di procedura penale. La legge stabilisce gli atti interruttivi della prescrizione. Il temine di prescrizione, come in Italia, decorre dalla data di commissione del fatto. Maturato il termine massimo previsto dalla legge in assenza di atti interruttivi, si estingue l’azione pubblica. Sono imprescrittibili i reati contro l’umanità e i genocidi. La particolarità: i reati commessi a mezzo stampa si prescrivono addirittura in soli tre mesi.
In Spagna la disciplina della prescrizione è simile a quella del codice italiano prima della riforma ex Cirielli del 2005 ed è contenuta nel codice penale. Venti anni, quando la pena massima prevista dalla legge è di quindici o più anni. Quindici anni quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione da dieci a quindici anni. Dieci anni quando la pena prevista dalla legge è la reclusione da cinque a dieci anni. Cinque anni negli altri casi. I delitti di ingiuria e calunnia si prescrivono in un anno. Le contravvenzioni si prescrivono in soli sei mesi. Sono imprescrittibili i delitti contro l’umanità, il genocidio, quelli di matrice terroristica. I termini di prescrizione si computano, come Italia ed in Francia, a partire dal giorno in cui è stato commesso il reato. Anche in Spagna sono previsti atti interruttivi della prescrizione.
Nel Regno unito non esiste la prescrizione. E su questo ha ragione Travaglio, ma sono previsti dei precisi limiti temporali entro i quali possono essere perseguiti i reati. Tali limiti rispondono all’esigenza processuale di assicurare, entro un tempo ragionevole, l’acquisizione delle prove e di garantire all’accusato un giusto processo che si svolga in un lasso di tempo circoscritto rispetto ai fatti che l’hanno determinato. I limiti temporali così intesi si articolano diversamente a seconda della categoria di reato dei correlati criteri di competenza processuale. Nel caso dei reati minori, puniti con la pena fino a sei mesi di reclusione, l’azione penale deve essere avviata entro sei mesi dalla consumazione del reato. L’analisi comparativa in questione è stata fatta nel dicembre del 2018 dal Consiglio superiore della magistratura alla vigilia dell’entrata in vigore della Spazzacorrotti, al cui interno era previsto il blocco della prescrizione. Il Csm effettuò un lungo ed articolato studio che mi sono limitato in questa sede a copiare.