Prescrizione e impunità non sono la stessa cosa, anche i fascisti lo capirono ma Bonafede no…

E allora, non esistono “cavilli” tirati fuori da un cilindro come fossero conigli, bensì eccezioni che, se fondate, possono comportare sì una dilatazione dei tempi del processo, ma a causa di errori commessi da chi ha l’esclusiva dell’azione penale o della verifica della stessa. Se a tanto si aggiunge, poi, che ogni rinvio delle udienze, richiesto per impedimenti riconducibili agli imputati o ai difensori, comporta per legge la sospensione del termine prescrizionale, si comprenderà agevolmente come gli avvocati non abbiano alcuna possibilità di procrastinare i processi per arrivare alla prescrizione e come i magistrati debbano essere diligenti e non commettere errori, rispettando le regole processuali poste a base dello Stato di diritto. Del resto, il 60% delle prescrizioni matura nel corso delle indagini preliminari, laddove il difensore non ha poteri di sorta e i tempi dipendono solo ed esclusivamente dai magistrati del pubblico ministero. In questa disamina di principi costituzionali, l’inviolabilità della libertà personale di cui all’articolo 13 della Costituzione assegna un peso specifico all’individuo, la cui libertà non può essere violata se non in forza di una doppia riserva, di legge e di giurisdizione. La prescrizione avvalora questa inviolabilità rappresentando, in concreto, la cifra della deroga prevista: in tanto potrà violarsi la libertà di un uomo, in quanto la giustizia faccia il suo corso in tempi certi! Infine, l’articolo 3 sempre della Carta consente di comprendere in che modo può definirsi incostituzionale sia l’assimilazione fra condannati e assolti sia l’esclusione dei soli assolti proposta dal presidente del Consiglio. Mentre la sospensione sine die (recte, cancellazione) della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – di assoluzione o di condanna che sia – vìola il principio di uguaglianza formale di cui al primo comma dell’art. 3, perché assolti e condannati non rappresentano un medesimo punto di partenza. Al contempo, l’abolizione della prescrizione per il solo condannato vìola l’uguaglianza sostanziale indicata dal suo secondo comma, dal momento che in situazioni diverse lo Stato deve predisporre le medesime garanzie per ottenere eguali risultati (in pratica, dinanzi a diversi punti di partenza, occorrono mezzi e strumenti per raggiungere gli stessi obiettivi). In definitiva, pur salvando l’assolto resta l’incostituzionalità per il condannato ed è, quindi, certamente illegittima una prescrizione a due velocità, per la mancanza di equità nella differenziata sorte processuale (con termini certi per il primo e senza alcun termine per il secondo), in assenza di un fondamento giustificativo della disparità di trattamento.