L’ennesima indagine penale che ha coinvolto amministratori e dirigenti pubblici si è squagliata come neve al sole al momento della prima verifica giurisdizionale. E’ accaduto a Cassino, dove il Giudice per l’udienza preliminare, Dott. Domenico Di Croce, ha prosciolto “perché il fatto non sussisteGerardo Stefanelli, attuale Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Latina, Sindaco di Minturno nonché componente della Direzione Nazionale di Italia Viva, unitamente ad altri dirigenti comunali coinvolti in una delle tantissime vicende giudiziarie nelle quali, troppo spesso amministratori e funzionari pubblici finiscono ingiustamente nelle maglie della giustizia penale.

In breve i fatti: è il 10 marzo 2022 quando la Guardia di Finanza di Formia si presenta presso gli uffici comunali per notificare al Sindaco Stefanelli un’informazione di garanzia riguardante una contestazione di turbativa d’asta. Ovviamente la notizia viene lanciata sui media a tutta pagina e alcune conversazioni del tutto irrilevanti vengono pubblicate con il consueto danno reputazionale a carico degli interessati.

La vicenda che viene contestata a Stefanelli si riferisce ai lavori di installazione del sistema di videosorveglianza comunale e la partecipazione ad un bando per un finanziamento regionale, successivamente erogato, che consentì nel 2018 la realizzazione di un sistema di monitoraggio sul territorio comunale a beneficio in particolare delle forze dell’ordine. Viene contestato al Sindaco l’affidamento dei lavori di installazione del sistema a una ditta in assenza di gara e in violazione delle soglie massime previste dal codice appalti.

Immediatamente Stefanelli prova a spiegare al pubblico ministero che la sua attività amministrativa si era limitata, in esecuzione ad una precedente delibera di Giunta, a presentare un progetto per la partecipazione del Comune al bando finalizzato ad ottenere il finanziamento per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità per monitorare il territorio e a tutela della sicurezza dei cittadini. Non dovrebbe essere particolarmente complicato capire che il Sindaco nulla ci potesse entrare sulla successiva fase di affidamento dei lavori la cui competenza “per legge” è attribuita al Dirigente Comunale, peraltro anch’egli prosciolto con la medesima formula e che, dunque, neanche in linea astratta potesse ipotizzarsi a carico di Stefanelli una turbativa d’asta.

Il pubblico ministero, come nulla fosse invece procede diritto per la sua strada coltivando questa improponibile contestazione sul piano fattuale oltre che giuridico e formula nei confronti del Sindaco e degli altri Dirigenti una richiesta di rinvio a giudizio. Le spiegazioni e le diverse memorie che Stefanelli ed il suo Avvocato si affannano con la massima celerità di sottoporre al vaglio degli inquirenti non ottengono alcun risultato Non è azzardato ipotizzare che forse non siano state ritenute neanche degne di lettura.

Si arriva così, tra un fisiologico rinvio e l’altro, all’odierna udienza preliminare nella quale il Gup, leggendo l’incartamento processuale, comprende quello che in realtà emergeva palesemente dagli atti di indagine e proscioglie non solo il Sindaco, che nella fase di affidamento dei lavori per legge nulla poteva entrarci, ma anche il Dirigente Comunale che aveva adottato le determine di affido e l’imprenditore coinvolto nella vicenda. Era infatti presente in atti la documentazione che dimostrava che i pagamenti erogati in favore della ditta esecutrice si riferissero anche a lavori diversi da quelli contestati e che dunque non era stato un alcun modo superato il tetto soglia che aveva legittimamente consentito l’affidamento diretto alla ditta.

Il difensore del Sindaco Stefanelli, l’Avv. Renato Archidiacono, felice per il buon esito della vicenda processuale commenta sconfortato: il tema dell’abrogazione del reato di abuso in atti di ufficio o la individuazione di condotte tipiche che rispettino il principio di tassatività in alcuni casi rischiano di essere degli inutili esercizi intellettuali quando accade che gli inquirenti mostrano nei fatti di non avere la giusta attenzione nella semplice lettura degli atti processuali. In questo caso se ciò fosse accaduto Stefanelli non sarebbe dovuto neanche essere iscritto nel registro degli indagati.