La sentenza
Quale confine per il doppio mandato, il difficile equilibrio tra ricambio e continuità negli enti locali
La Consulta ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale presentate dalla Regione Liguria. Serve un bilanciamento graduato, adattato alle diverse dimensioni demografiche dei Comuni
È noto come il problema del limite del doppio mandato ricorra spesso e in modo sentito nel dibattito politico attuale. Si tratta, del resto, di un tema che tocca problemi di ingegneria istituzionale e che richiede il contemperamento di numerosi princìpi costituzionali, non essendo dubitabile che risponda allo stesso Dna della democrazia: la temporalità di qualsivoglia incarico pubblico.
Si tratta di un limite che si declina in contesti plurimi. Con riferimento agli enti locali, la Corte Costituzionale ha rilevato come la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale – rifletta una scelta normativa idonea a inverare fondamentali diritti e princìpi costituzionali. Si tratta ad esempio dell’effettiva par condicio tra i candidati, della libertà di voto dei singoli elettori, della genuinità complessiva della competizione elettorale, del fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, della stessa democraticità degli enti locali (Corte Cost. sent. n. 60 del 2023).
Tuttavia è innegabile che la pluralità dei mandati, in tesi, tesaurizzi esperienze importanti acquisite sul “campo” e contribuisca a formare una élite affidabile. Ora la questione è stata nuovamente esaminata dalla Corte Costituzionale (sentenza del 10 dicembre 2024 n. 196): la Regione Liguria ha promosso, infatti, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, come convertito, nella parte in cui non prevede – anche per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – la possibilità di un terzo mandato consecutivo. La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso, osservando che – proprio perché è necessario un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali – l’individuazione del punto di equilibrio tra gli stessi, a opera della normativa in materia, è espressione della discrezionalità del legislatore. Che può essere sindacata dalla Consulta solo se manifestamente irragionevole: “Ciò che, nel caso di specie, non è”.
Con la disposizione impugnata, il legislatore ha ritenuto necessario – nel pensiero della Corte – spostare lo “specifico punto di equilibrio” tra i contrapposti interessi costituzionali in gioco. E li ha bilanciati diversamente a seconda della dimensione demografica dell’ente locale, sul presupposto che tra le classi di Comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi. Il novellato art. 51, comma 2, t.u. enti locali è dunque ispirato a una logica graduale: nessun limite di mandato nei Comuni demograficamente più piccoli; un limite di 3 mandati consecutivi per quelli intermedi; un limite di 2 mandati consecutivi per quelli più popolosi.
Brevi considerazioni finali. La temporalità, connotante l’intero sistema giuridico, è essenziale in Costituzione: i padri costituenti erano, infatti, ben consapevoli dei guasti che l’esercizio del potere sine die poteva comportare. La regola, tuttavia, non è ritenuta irretrattabile: così si registra una doppia rielezione (addirittura) del presidente della Repubblica. Per le autonomie territoriali, la scelta di rendere possibile o meno un prolungamento del mandato è affidata al legislatore (posto che la Corte Costituzionale non intende, in argomento, esercitare un controllo che vada al di là di quello estrinseco della manifesta irrazionalità).
Metro di giudizio quest’ultimo che – va per incidens osservato – non si presta a una prevedibile e schematizzata formalizzazione: la Corte gradua la penetrabilità del suo ambito investigativo caso per caso, così come si evidenzia nei più disparati campi (dalla disciplina dell’ergastolo al processo penale in absentia, passando per il fine vita o – di recente – per la legge sull’autonomia differenziata).
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