La polizza RCA (acronimo di Responsabilità civile autoveicoli), comprensiva delle garanzie accessorie, prevede specifiche limitazioni e massimali di copertura, clausole di esclusioni come franchigia, scoperto, eventuale rivalsa. I punti menzionati sopra delimitano l’impegno che la compagnia si assume verso l’assicurato; infatti il rischio di incappare in alcune clausole e condizioni contrattuali limitanti è sempre dietro l’angolo.

Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni contrattuali, presenti all’interno del fascicolo informativo, da leggere sempre con attenzione prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione in modo tale da conoscere i casi in cui non opera la copertura e quali azioni ne derivano. Un primo sguardo va sempre dato all’ampiezza della garanzia ovvero al massimale inteso come l’importo che rappresenta il limite massimo del risarcimento, contrattualmente stabilito, a carico della compagnia oltre il quale non risponde.

Il massimale minimo di legge per l’RCA è 6,45 milioni di euro per danni a persone e 1,30 milioni di euro per danni a cose e per tutte le altre garanzie come infortuni, furto ed incendio, cristalli, la copertura opera fino al raggiungimento del massimale indicato in polizza. Quindi, se l’assicurato causa un danno che supera il massimale pattuito, deve pagare la differenza di tasca propria.

Diverse compagnie permettono agli assicurati di avere massimali più elevati, rispetto ai minimi stabiliti per legge, a fronte di un supplemento di premio. Con la clausola contrattuale franchigia si vuole indicare un ammontare, prestabilito in fase di stipula del contratto in misura fissa, che rimane sempre a carico dell’assicurato in caso di sinistro mentre la parte restante del risarcimento viene versata dalla compagnia assicuratrice.

La franchigia può essere “assoluta” con un importo prestabilito che resta a carico della persona assicurata al di là dell’entità del danno provocato a seguito dell’incidente; ad esempio per una franchigia di 500 euro, la compagnia non rimborsa alcunché se il danno causato è inferiore a 500 euro, mentre se la somma supera questo limite ed è, poniamo, di 5000 euro, la compagnia rimborsa soltanto l’importo eccedente, cioè 4500 euro.

La franchigia può essere “relativa”, anche se poco utilizzata, e consiste nel fatto che se l’importo dei danni è più basso di quello della franchigia, lo stesso verrà pagato dalla persona assicurata; se più alto, verrà integralmente pagato dalla compagnia assicurativa senza detrazioni. In questo caso con una franchigia pari a 500 euro, la compagnia non rimborsa alxunché per danni inferiori a 500 euro ma, se il danno è maggiore (supponiamo di 5000 euro), viene rimborsato l’intera somma senza applicazione della franchigia.

Lo scoperto è un’altra clausola contrattuale che consente alla compagnia assicurativa di limitare il risarcimento in caso di danno. A differenza della franchigia, lo scoperto viene espresso in percentuale sull’ammontare del danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro e si può calcolare solo dopo che l’incidente si è verificato ed è chiara l’entità del danno. Lo scoperto incide poco sulle piccole prestazioni mentre può gravare notevolmente su quelle di importo elevato come in caso di furto o incendio del veicolo.

Per esempio, se si subisce un danno di 1000 euro e la polizza prevede uno scoperto del 10% significa che l’assicurazione paga un indennizzo di 900 euro ovvero l’ammontare del danno meno il 10%. Bisogna prestare attenzione alle “clausole di esclusione e di rivalsa”. Con il termine rivalsa si intende il diritto della compagnia assicurativa di chiedere indietro al proprio assicurato quanto già anticipato e pagato per risarcire i danni provocati dopo un incidente stradale in cui si riscontrino particolari condizioni come dolo, mancato rispetto di clausole contrattuali o cattiva condotta del conducente ed infrazioni al codice della strada.

Sono cause di esclusione della copertura, previste nel fascicolo informativo e ne abbiamo parlato in un precedente articolo.  Ad esempio se la polizza e’ stata stipulata in Guida esperta o esclusiva e l’auto è guidata da un conducente con caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate ad esempio 20 anni di eta’, in caso di sinistro l’impresa, dopo aver risarcito il danneggiato, ha diritto di rivalersi sul contraente secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

Per oggi è tutto.

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Filippo Galifi, Consulente Assicurativo e già collaboratore parlamentare di un Deputato alla Camera. Ho 34 anni, vivo tra Messina e Milano, laureato in Giurisprudenza. Cerco di “Mettere” sempre del mio in ogni attività che svolgo, con il fine di apportare un valore aggiunto ed offrire sempre la migliore esperienza all’interlocutore. Appassionato di assicurazioni, tecnica legislativa, politica, istituzioni parlamentari e di viaggi