Questi i punti della riforma Cartabia sul Csm, il Consiglio superiore della magistratura, e l’ordinamento giudiziario:

IL SISTEMA DI ELEZIONE DEL CSM:
binominale con quota proporzionale. E il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello, per formare i collegi.

COMPOSIZIONE:
30 membri (tre di diritto: Presidente della Repubblica; primo Presidente di Cassazione; procuratore generale della Cassazione; 20 togati; 10 laici) 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti).

PORTE GIREVOLI:
divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi. Obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali).

VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ:
voto unico degli avvocati nel Consiglio giudiziario, quando a monte c’è un deliberato del consiglio dell’ordine.

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO:
riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200): è un principio di delega, si stabilirà poi, con i decreti attuativi, il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo.

PASSAGGI DI FUNZIONE:
un solo passaggio di funzione tra requirenti e giudicante penale entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede.

FASCICOLO PERSONALE:
implementazione annuale (non più ogni 4 anni, in corrispondenza delle valutazioni). Si propone di aggiornare il fascicolo in modo costante, seguendo anche l’iter dei vari provvedimenti.

SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM:
introduzione dell’incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni I, III, IV e V – quelle che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità.

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