Conte firma il nuovo decreto
Riapertura, le date da non dimenticare: palestre, concerti, viaggi e autocertificazioni
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le misure sulla cosiddetta fase 2 dell’emergenza coronavirus. Le nuove riaperture inizieranno da domani, lunedì 18 maggio. Ecco tutto quello che si potrà tornare a fare in Italia restando, fino al 3 giugno, all’interno dei propri confini regionali.
Dal 18 riapriranno tutte le attività commerciali (bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, dove occorre prenotarsi) e sarà possibile frequentarli nelle rispetto delle norme di sicurezza che, in sostanza, impongono il distanziamento sociale di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso ma accessibili al pubblico (esempio mezzi pubblici) e il divieto di assembramento. Sarà possibile vedere amici, colleghi e conoscenti e si potrà girare, nella propria Regione, senza autocertificazione. Per andare invece in un’altra Regione per comprovate ragioni di lavoro, salute o urgenza occorrerà una nuova autocertificazione.
NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI – L’ingresso nei negozi, dove sarà obbligatorio indossare la mascherina, sarà sempre scadenzato a seconda delle dimensioni dei locali. Se si vuole provare qualche capo di abbigliamento sarà possibile farlo indossando mascherina e guanti puliti. Il comitato tecnico scientifico ha ritenuto che non sia necessario sanificare poi gli abiti. Riaprono anche centri commerciali e ipermercati con ingressi differenziati in entrata e in uscita. In alcune regioni sarà previsto l’obbligo di misurare la temperatura in ingresso.
STABILIMENTI BALNEARI – “Le attività degli stabilimenti balneari – si legge nella bozza di decreto – sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera”.
IN SPIAGGIA A UN METRO – “Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità”, prosegue il testo. Che elenca i casi riguardanti i protocolli o linee guida delle regioni: “L’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi; l’accesso dei fornitori esterni; le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti; le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti; le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari; le spiagge di libero accesso”.
PALESTRE – Dal 25 maggio riapriranno anche palestre e piscine ma con regole di distanziamento precise: non sarà possibile effettuare corsi di gruppo in sala e ci si potrà allenare con un istruttore mantenendo i due metri di distanza interpersonale. In piscina per ogni nuotatore è previsto uno spazio di sette metri quadri
NO SPORT DI SQUADRA – Quanto alle discipline sportive restano assolutamente vietate tutte quelle di squadra o di gruppo e quelle, come le arti marziali, in cui è previsto un contatto personale.
QUANDO INDOSSARE LA MASCHERINA – “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.
CONCERTI, CINEMA, TEATRI – “Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.
“Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi”, prosegue il testo.
PARCHI E DISTANZE – “L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia”. Inoltre, “a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia; le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”, si legge ancora nel testo.
SPORT ALL’APERTO – “E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”.
LUOGHI RELIGIOSI – “L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni”.
STOP CROCIERE – “Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana”. È quanto si legge in una bozza del Dpcm che LaPresse ha potuto visionare. “È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento”, si legge ancora nel testo. Che prosegue: “Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali”.
STOP GIOCO – “Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati”. È quanto si legge in una bozza del Dpcm che LaPresse ha potuto visionare.
CORTEI STATICI – “Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore”.
RIENTRI DALL’ESTERO – Dal 3 giugno “chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: motivi del viaggio; indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario”.
Inoltre, “i vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative” che “assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
QUARANTENA DI 14 GIORNI – “Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco – prosegue il testo -. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”.
VIAGGI ALL’ESTERO – Dal 3 giugno sempre saranno aperte le frontiere di alcuni Paesi dell’Unione europea. Non è ancora chiaro se è prevista o meno la quarantena, obbligatoria per chi rientra dall’esterno in Italia.
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