Il rinvio a giudizio è disciplinato all’articolo 416 e successivi del codice di procedura penale italiano. È un istituto che anticipa e predispone l’istaurazione del processo penale.
La richiesta di rinvio a giudizio viene formulata dal pubblico ministero titolare per le indagini preliminari. Circoscrive, attraverso l’enunciazione del pm in forma chiara e precisa, l’oggetto dell’udienza preliminare. In questo modo si garantisce anche all’indagato di esercitare la propria difesa.
Se il pubblico ministero non ritiene che nella fase delle indagini si siano raccolti elementi e fonti prova che giustifichino l’apertura del processo, formula richiesta di archiviazione. In caso contrario, il Giudice dell’Udienza preliminare, in seguito al rinvio a giudizio richiesto dal pm, deve esprimersi emanando un decreto che dispone il giudizio, e quindi l’apertura del processo, o una sentenza di non luogo a procedere. Il decreto che dispone il giudizio è detto anche rinvio a giudizio e conferma la fondatezza dell’accusa formulata dal pm durante le indagini preliminari.