Sarà un inverno più mite e all’insegna del taglio dei consumi. Quest’anno l’accensione dei termosifoni inizierà otto giorni dopo e si spegneranno 7 giorni prima rispetto alle date consuete. Tra le novità anche un grado e un’ora al giorno in meno. Lo ha stabilito il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

Il Decreto porta la firma del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani: “Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”. Le misure consentiranno di risparmiare nel complesso 2,7 miliardi di metri cubi di gas. Secondo quanto calcolato da Enea, questo significa che ogni famiglia avrà un risparmio sulla bolletta di 179 euro.

Quando verranno accesi i riscaldamenti per zona

Si ridisegna così la cartina di accensione dei riscaldamenti, in questo modo:

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Le aree della Zona F sono quelle tipicamente dell’arco alpino, con città quali Cuneo o Belluno. In zona A si trovano Lampedusa e Porto Emedocle. Nel mezzo, le grandi città: Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella Zona B; Napoli, Imperia, Taranto e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, Aosta e L’Aquila nella E.

In alcune circostanze i Comuni potranno applicare delle eccezioni alla regola generale: “In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

La regola non è valida per tutte le strutture: “Non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”.

Temperature dei riscaldamenti giù di un grado

“Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C”, recita il decreto. I valori di riferimento erano 18 gradi (con 2 di tolleranza) per le attività industriali e artigianali e 20 gradi (sempre con 2 di tolleranza) per gli altri edifici. Si scende quindi a 17 e 19 gradi.

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Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.