Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha chiuso le scuole in presenza. 24 ore dopo, però, ha parzialmente cambiato idea e riaperto asili e nidi. Ma il mondo della scuola campano non ci sta e ha deciso di impugnare la decisione al Tar della Campania. In particolare gli avvocati Felice Laudadio e AlbertoSaggiomo, che rappresentano i ricorrenti,  chiedono la sospensione dell’Ordinanza 79 del 15 ottobre scorso.

De Luca, ha infatti disposto che “in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi”.

Le motivazioni con cui i ricorrenti “in proprio e nell’interesse dei figli minori” impugnano l’ordinanza sono scritte nel documento pubblicato il 17 ottobre. La decisione infatti crea grave danno “per un verso, dalla impossibilità di attendere alle proprie attività professionali, dovendo assistere i propri figli, in regime di sospensione delle attività didattiche, e, per altro, dalla lesione del diritto all’istruzione degli stessi figli”.

E chiedono alla Regione di rendere noti i dati ufficiali che hanno mosso la decisione e che l’ordinanza firmata da De Luca propone come sue motivazioni. “Considerato, pertanto – si legge nel ricorso – che gli elementi in base ai quali si è pervenuti alla valutazione di idoneità, proporzionalità e indispensabilità della grave misura imposta, in via generalizzata – indubbiamente incidente, come rilevato dai ricorrenti, sui diritti delle persone (al lavoro e all’istruzione) e tuttavia valutati recessivi rispetto al diritto alla salute in tesi messo in pericolo dall’esercizio dei primi – risultano per relationem contenuti nella nota predisposta dall’Unità di crisi regionale e nelle risultanze istruttorie, in quella richiamate, costituite dalle ‘interviste effettuate dalle ASL a seguito del Contact tracing territoriale’; Ritenuto che la durata temporanea della misura adottata e, tenuto conto della necessità di osservare i termini a difesa e della calendarizzazione delle udienze di sezione, l’impossibilità di esame cautelare in sede collegiale prima del termine di efficacia della stessa (fissato al 30 ottobre) – con conseguente, sostanziale riduzione della tutela alla sola fase cautelare monocratica – impongano adeguata istruttoria, venendone altrimenti frustrata la stessa tutela invocata, comunque assicurata, nelle more della detta istruttoria, dalla imposta tempistica, e tanto al fine di verificare più compiutamente, e già nella presente sede, i presupposti sui quali l’ordinanza impugnata si fonda; Ritenuta, per quanto precede e ai fini della decisione sull’istanza cautelare in via monocratica, la necessità che la Regione Campania depositi agli atti di causa la nota dell’Unità di crisi regionale richiamata nell’ordinanza impugnata e tutti gli atti istruttori sui quali la stessa è basata, ivi compresi quelli relativi alla, pure allegata, incompleta dotazione dei presidi scolastici deputati al distanziamento interpersonale, nonché ogni altro elemento utile ai fini della decisione, e tanto entro le ore 10 del 19 ottobre 2020, riservando all’esito ogni determinazione”.

Intanto Assoutenti Campania ha comunicato che con intervento ad adiuvandum si costituirà nel procedimento aperto presso il T.A.R. Campania Napoli avvalendosi dei propri avvocati Luca Tozzi e Melania Capasso al fine di “dare valore aggiunto alle istanze già trattate dai suddetti e tutelare anche i tanti genitori associati che chiedono la riapertura delle scuole elementari per le quali risulta impossibile effettuare una reale D.A.D. vista la tenera età dei bambini”.

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