Una svolta storica, un primo, concreto, risultato portato a casa dal ministro Carlo Nordio. Con il via libera alla separazione delle carriere dei magistrati approvato nel primo pomeriggio di oggi, 29 maggio, in Consiglio dei Ministri, il governo Meloni mette una prima, importante, bandierina nel disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale. Il testo è stato modificato già diverse volte, l’ultima ieri nell’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella e può ancora cambiare con le leggi ordinarie di attuazione. Ma un primo grande passo è stato fatto.

Riforma giustizia: tra gioia e dolori (dei pm)

Nordio saluta il via libera in Cdm con parole entusiaste: “Provvedimento epocale che si articola su tre principi fondamentali: il primo è la separazione carriere, che attua il principio fondamentale del processo accusatorio voluto da Vassalli, gli altri sono la composizione e la elezione del Csm”. Soddisfazione anche per la premier Giorgia Meloni che su X commenta: “Rispettato un altro impegno preso con gli italiani. Nel programma del centrodestra avevamo scritto che avremmo riformato la giustizia, e oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale da sottoporre al parlamento per avere finalmente una giustizia più equa ed efficiente. Una riforma giusta, necessaria e storica”.

Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, “si corona il sogno di Silvio Berlusconi, un sogno per tutti i cittadini italiani e non per la persona. Grazie a un grande lavoro di squadra – commenta il vicepremier – il Governo ha approvato la riforma della giustizia, ora toccherà al Parlamento dire l’ultima parola”.

L’Anm, l’associazione nazionale dei magistrati, è pronta a scioperare con l’assemblea convocata d’urgenza nel pomeriggio per “valutazioni e iniziative”. “Leggeremo il testo e valuteremo”, così il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, risponde a LaPresse dopo l’approvazione in Cdm della riforma costituzionale delle Giustizia con la separazione delle carriere nella magistratura. “Lo sciopero? Non lo so – risponde – ho convocato la giunta, decideremo. Siamo in una fase di studio”.

Il testo della riforma

Il ddl di riforma costituzione è composto da otto articoli, con modifiche all’articolo 87 della Costituzione e all’intero Titolo IV. Prevede in primis la separazione delle carriere, la riforma del Csm, l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare per la magistratura ordinaria, requirente e giudicante. Nel testo si specifica che “le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore”. Manca invece l’intervento per eliminare l’obbligatorietà dell’azione penale, ovvero l’obbligo per un pm di indagare ogni volta venga a conoscenza di una notizia di reato.

Separazione delle carriere

Il primo e il secondo articolo del ddl prevedono che all’articolo 87, decimo comma, della Costituzione, dopo le parole “della magistratura” vengano aggiunte le seguenti “giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente” e che all’articolo 102, primo comma, della Costituzione, dopo le parole “ordinamento giudiziario” si aggiunga “le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”.

Due Csm con sorteggio sia per togati che laici

Per quanto riguarda l’articolo 3 della riforma, introduce modifiche all’articolo 104 della Costituzione: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Entrambi sono presieduti sempre dal presidente della Repubblica e restano in carica 4 anni. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione”. Gli altri componenti, invece, “sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”.

Ciascun Consiglio “elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento – si legge ancora nel testo – e i membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale”. Probabile dunque che ci sarà bisogno di una nuova legge ordinaria su questo ultimo punto.

Nasce Alta Corte disciplinare con 15 giudici

L’articolo 4 del ddl modifica l’articolo 105 della Costituzione, stabilendo che “spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è invece attribuita all’Alta Corte disciplinare, composta da quindici giudici, “tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”.

L’Alta Corte “elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e il loro incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”.

L’articolo 5 modifica l’articolo 106 della Costituzione: su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, “magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni”. Gli articoli 6 e 7 apportano modifiche di drafting alla Costituzione che derivano dall’istituzione dei due distinti Csm. Infine, l’articolo 8 prevede le disposizioni transitorie: le nuove disposizioni sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare “sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore”.

in aggiornamento

Redazione

Autore