Poteri, rappresentatività e sorteggio
Superpotere giudiziario, come il Csm si è attribuito funzioni non previste dalla Costituzione

Tra le cose elencate nel DDL costituzionale Nordio che fanno alterare i magistrati, forse più che la stessa separazione delle carriere, c’è il sorteggio dei componenti togati dei due nuovi CSM. Neanche fosse una bestemmia, il sorteggio – par di capire – andrebbe bandito per ciò che determina e pure per ciò da cui è determinato.
Partiamo dalla fine. Il sorteggio è determinato da un’intima sfiducia nella capacità della magistratura come corpo di governare il fenomeno elettorale in modo che gli eletti, alla fine, si affranchino dalla liaisons dangereuses con gli elettori. È vero; ed è pure perfettamente coerente con gli accadimenti più recenti. L’affaire Palamara – di cui non interessa il pezzetto dell’Hotel Champagne che, se fossimo a teatro, più che la scena madre sarebbe la parte in cui la manovalanza sta già smontando il palcoscenico – fornisce il quadro disarmante di ciò che può accadere se il sistema è quello attuale. Proprio se fosse vero – come è da credere – che tra le migliaia di magistrati che la mattina siedono nelle aule, gli attori di questa tragedia sono pochi e che, dunque, i pochi stanno infangando i molti, qualcosa allora va fatta.
Chiarito che ciò che determina la necessità di riforma non è la sfiducia nel magistrato, ma la sfiducia nell’organizzazione attuale della magistratura, resta da capire quali scenari di tregenda comporterebbe per davvero il sorteggio – sia esso puro o temperato – o, se si preferisce, cosa lo renda così indigesto. E qui giunti, un po’ come quando si tratta di chiarire cosa sia la “cultura della giurisdizione”, di risposte chiare non se ne leggono. Quella più accreditata sembra essere l’obiezione che racconta che il sorteggiato non è rappresentativo. Questo però, a ben vedere, è proprio lo scopo della riforma: far sì che il componente del CSM non rappresenti altro che l’onore, l’autonomia e l’indipendenza della toga. E ciò non deve stupire, almeno fintanto che l’attività del CSM sia quella racchiusa nella sua unica base normativa, l’art. 105 della Costituzione, che gli attribuisce le assegnazioni, le assunzioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Che rappresentatività serve per operazioni di questa fatta?
Mentre l’effetto che il sorteggio potrebbe raggiungere con immediatezza lo spiega lo stesso CSM, a pag. 38 del suo parere (non richiesto e intempestivo) sul deprecato DDL di cui discutiamo: “Può peraltro aggiungersi che – ferme restando le ragioni del giudizio critico sopra espresso (cap. III, § 3) in relazione alla scelta di affidare al sorteggio la selezione dei componenti degli organi di governo autonomo delle magistrature giudicante e requirente – va comunque evidenziato che, una volta adottata tale scelta, qualunque collegamento tra l’autogoverno e l’associazionismo giudiziario viene radicalmente tagliato…”.
Dunque, a conti fatti, la riforma minerebbe la rappresentatività dei componenti dell’organo, la quale, tuttavia, non avrebbe motivo di essere invocata se non in ragione di una elencazione di funzioni che all’organo medesimo spettano solo perché se le è attribuite, nel migliore dei casi praeter legem.
Ciascuno ne tragga le riflessioni che ritiene. Noi proviamo ad alimentarle, nelle pagine di questa settimana, offrendovi un quadro di cosa tutto questo significhi sia nei termini generali del dilatamento delle competenze dell’organo, sia nella proiezione della asimmetria che questo dilatamento può implicare nel rapporto con le altre istituzioni dello Stato. E se poi, come pure qualcuno ha detto almeno al principio di questa vicenda, con il sorteggio si rischia di lanciare al CSM anche dei quisque de populo, basterà segnalare nemmeno troppo sommessamente che essi sarebbero gli stessi che, al mattino, dalla cattedra del tribunale aprono e chiudono le porte della galera per il cittadino comune. Buona lettura!
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