Chi paga di fronte alle calamità? Tra prevenzione, colpa e disastri

Alla Dana che ha colpito Valencia – con il suo carico di lutti, distruzioni e ora rivolte di piazza – seguirà un inevitabile percorso giudiziario per accertare le colpe di chi non ha saputo prevedere e mitigare l’alluvione. Si apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il diritto – specie penale – ricerca e assegna i vari profili di responsabilità per gli eventi calamitosi, naturali o generati dall’uomo, da addebitare ad amministratori pubblici e privati.

Su questo punto l’ordinamento italiano ha fornito una risposta complessa e articolata. Sul piano legislativo vanno ricordate la normativa sulla Protezione Civile (Dlgs. n.1 del 2 gennaio 2018) e la legge introduttiva della responsabilità degli Enti, che supera l’antico brocardo “societas delinquere non potest” (D.Lgs. n. 231 del 2001). Sul piano giudiziario, invece, sono arrivate varie pronunce di spessore: una posizione di grande rilievo è quella sulla vicenda Thyssenkrupp (Sez. Unite Penali 18 settembre 2014 n. 38343). Per inquadrare al meglio la problematica è importante partire dal fatto che la colpa (art. 43 C.P.) – sorella minore del dolo, categoria a sua volta principe dell’attribuibilità di un “fatto” reato – abbia assunto sempre maggiore spessore e riscontrato delle problematiche. Si pensi alla responsabilità medica e – appunto – a quella in esame, connessa agli eventi colposi catastrofali.

A dire il vero, a essersi trasformato è il concetto stesso di incolumità: si è allontanato dalla sua originaria etimologia di “columen” e ha assorbito gli effetti negativi di eventi di dimensione epocale. Proprio perché si tratta di fattispecie caratterizzate dalla mancata volontà del soggetto chiamato a risponderne, gli accertamenti giudiziari sono notevolmente complessi e faticosi: necessitano di perizie e consulenti tecnici al massimo livello. Il caso del Ponte Morandi di Genova è un lampante esempio. Il dibattimento non è ancora concluso, mentre i numeri parlano chiaro: si segnalano oltre 170 udienze; 324 persone ascoltate; più di 16.000 pagine di trascrizioni; fior di consulenti dell’accusa e delle difese che discutono sul quesito (irrisolvibile, all’apparenza) se si tratti di vizio occulto, rispetto al quale la cattiva manutenzione sia irrilevante. Ovvero se sia la vera causa che provocò il crollo.

Alle lungaggini si contrappone una minore rigidità nei tempi della prescrizione (art. 157 C.P.), visto che si parla di reati colposi. Il risultato all’esito conclusivo? Una visibile frustrazione delle parti lese, a fronte di formule processuali ritenute insoddisfacenti. La giurisprudenza, per superare gli ostacoli, ha definito meglio i criteri di accertamento del nesso causale: viene in aiuto l’art. 40 I° e II° comma del Codice Penale, in base a cui si risponde non solo di ciò che si “cagiona” direttamente ma anche di quanto non si è evitato, pur avendo l’obbligo di attivarsi (tecnicamente, si parla di una posizione di garanzia). La giurisprudenza – per rafforzare la prevenzione generale – ha dunque esteso il gruppo di garanti, per cui possono essere coinvolti anche soggetti molto “distanti” dall’evento luttuoso.

Il tema è molto delicato: più si allarga la sfera causale, più diventa macchinosa e potenzialmente astratta l’indagine per accertare le responsabilità. Emblematico è il caso di un amministratore delegato di una holding che viene ritenuto responsabile per non aver prevenuto un evento, anche se inizialmente la responsabilità sembra riguardare una società affiliata che – pur essendo sotto il controllo della capogruppo – ha autonomi poteri di amministrazione. È quanto avvenuto nel processo per la cosiddetta strage di Viareggio, dove l’ad delle Ferrovie Spa è stato ritenuto responsabile per il disastro colposo (Cass. Pen. Sez. IV, sent. del 6 settembre 2021 n. 32899).

Certo, il ragionamento giuridico può anche risultare saldamente ancorato a corretti princìpi. Ma sembra stridere con l’idea comune che un top manager – impegnato ai vertici dell’impresa – debba assicurarsi anche della sicurezza e prevenire i danni causati da un treno merci che, durante la notte, deragli e danneggi una cisterna di GPL lungo la costa tirrenica.