Giustizia e tecnologia
Troppe intercettazioni, così lo Stato di polizia è servito
Alla luce delle recenti riforme legislative che hanno interessato l’articolo 270 del codice di procedura penale e dell’ormai nota sentenza Cavallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, torna al centro del dibattito l’annosa questione relativa ai parametri di legittimità delle intercettazioni mediante l’uso di captatori informatici in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte.
Le intercettazioni, negli ultimi anni, hanno profondamente condizionato le sorti di indagini e processi. Infatti, gran parte delle inchieste che occupano le aule di giustizia si fondano esclusivamente sulle intercettazioni, oggi corroborate anche dall’ausilio dei trojan, veri e propri virus capaci di attaccare ogni apparecchio elettronico e inseguire le loro prede superando ogni barriera fisica e giuridica. La materia presidiata dall’articolo 270 è stata modificata dalla legge 7 del 28 febbraio 2020 che, intervenendo sulla riforma Orlando, introduce nel nostro ordinamento la pericolosa disciplina della cosiddetta “pesca a strascico” mediante l’uso di captatori informatici anche per taluni reati comuni, estendendone di fatto l’utilizzo a tutti i reati contro la pubblica amministrazione. In sostanza, si getta l’“esca” nel mare dello scambio di informazioni e conversazioni travati e si attende che qualcosa venga a galla.
È evidente che il dibattito che ha animato i dissidi delle forze politiche e dei protagonisti della giurisdizione penale in fase di conversione in legge della riforma delle intercettazioni non attiene a un profilo prettamente processuale, ma investe inevitabilmente la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, a cominciare da quello alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione, sancito dall’ articolo 15 della Costituzione, che rischia di essere gravemente compromesso laddove la circolazione dei risultati delle intercettazioni venga estesa oltre ogni misura.
Su questo infausto panorama legislativo si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Cavallo (la 51 del 2020) che, ristabilendo i limiti alla utilizzabilità delle intercettazioni, di fatto vieta l’utilizzo delle stesse in procedimenti diversi rispetto a quelli per cui sono state autorizzate, sempre che tra essi non vi sia una connessione forte e che non si tratti di gravi reati per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza (con pena minima non inferiore a cinque anni e massima a vent’ anni). L’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni dal primo settembre 2020 ha tuttavia diminuito la portata garantista della sentenza in commento. Infatti, l’utilizzo delle intercettazioni effettuate in un procedimento diverso da quello in cui sono state autorizzate, elude il dettato dell’articolo 15 della Costituzione, che tutela il diritto fondamentale della libertà e della segretezza delle comunicazioni, in assenza di un espresso provvedimento di autorizzazione.
In altri termini, questa riforma, in barba al principio della separazione dei poteri, rischia di trasformare il nostro Paese in uno Stato di polizia, fornendo alle Procure una sorta di autorizzazione in bianco a monitorare la vita privata dei cittadini, in evidente spregio al diritto e costituzionale della libertà di comunicazione.
In conclusione, ben venga la tecnologia al sevizio della sicurezza e della legalità ma siamo realmente garantiti contro l’abuso di questi strumenti? E inoltre, siamo sicuri che chi ha disciplinato tali strumenti ne abbia colto realmente la portata invasiva?
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