Le dosi soddisfano i 5 requisiti necessari per imporle con una legge
Via libera a vaccini obbligatori e green pass, respinti tutti i ricorsi: le 5 condizioni necessarie
Per quanto interlocutoria, la decisione con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo, lo scorso 24 agosto, ha provvisoriamente respinto la richiesta di 672 vigili del fuoco francesi di misure cautelari contro la legge che impone loro di vaccinarsi contro il Covid-19 s’inserisce in un sempre più consistente filone giurisprudenziale favorevole all’introduzione di simili obblighi.
Tale decisione, infatti, fa seguito a quella – stavolta definitiva e per di più presa dalla Grande Camera della stessa Corte europea – che, lo scorso 8 aprile, ha respinto il ricorso di alcuni genitori contro la legge della Repubblica ceca che, come da noi, vieta l’iscrizione alla scuola d’infanzia ai bambini non vaccinati. In Francia il Consiglio costituzionale, lo scorso 5 agosto, non ha bocciato né l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, né le limitazioni introdotte per chi non ha il c.d. green pass, ritenendole un ragionevole punto di equilibrio tra la tutela della libertà di circolazione e quella della salute collettiva.
Nel nostro paese, i Tribunali di Belluno (23 marzo) e Modena (23 luglio), pronunciandosi sulle sospensioni dal servizio senza retribuzione adottate nei confronti di personale sanitario rifiutatosi di vaccinarsi contro il Covid-19 ancor prima che per costoro fosse introdotto il relativo obbligo (art. 4 decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021), avevano comunque ritenuti tali provvedimenti fin da allora legittimi in forza dell’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e degli stessi pazienti. Ad analoga conclusione è pervenuto il Tar di Lecce (4 agosto), respingendo l’istanza cautelare di un dipendente dell’Asl di Brindisi sospeso dal servizio perché non vaccinato. Infine il Tribunale di Roma (28 luglio) ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui un villaggio turistico (settore produttivo in cui non è previsto l’obbligo di vaccinazione) ha deciso di sospendere dall’attività e dalla retribuzione una dipendente dichiarata dal medico competente parzialmente inidonea a svolgere le sue mansioni perché non poteva “essere in contatto con i residenti del villaggio”.
Il fatto che tutti coloro che hanno fatto ricorso al giudice, nazionale e no, per contestare la legittimità (costituzionale) degli obblighi vaccinali si sono visti puntualmente respingere le loro pretese non si deve alla #dittaturasanitaria-ordita-percomplotto-giudaicomassonico-daipoteriforti-edellecasefarmaceutiche-controlenostrelibertà – come (senza hashtag) avrebbe un tempo scritto la Fallaci per metterli alla berlina – ma, più semplicemente, per l’inconsistenza scientifica e giuridica degli argomenti opposti, frutto di una visione egoistica e individualista inevitabilmente recessiva di fronte all’interesse pubblico di contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19. Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, trattamenti sanitari obbligatori collettivi, come sono le vaccinazioni, possono essere imposti dallo Stato per legge (il che permette la discussione parlamentare, e quindi pubblica, su di essi), alle seguenti cinque condizioni:
1) va preventivamente dimostrata in sede scientifica l’efficacia delle vaccinazioni nel prevenire e debellare malattie infettive e diffusive. Si obietta: i vaccini contro il Covid-19 sono in fase sperimentale per cui non possono essere imposti perché non se ne conoscono gli effetti a lungo termine. Replico: i vaccini sono stati approvati dalle autorità competenti italiane e straniere (v. da ultimo l’approvazione definitiva del Pfizer da parte della Food and drug administration Usa) in tempi più rapidi del previsto grazie a un sistema di revisione su scala mondiale e progressiva; in ogni caso che oggi la massima parte dei ricoverati e deceduti sia non vaccinata dimostra inequivocabilmente la loro efficacia. Infine, quanto agli effetti a lungo termine, costoro dovrebbero trovare il coraggio di spiegare ai parenti di quanti deceduti non vaccinati, che hanno fatto bene a non sottoporsi alla vaccinazione perché sperimentale…
2) la vaccinazione deve tutelare la salute non solo individuale ma anche collettiva. Essa infatti è legittima solo se diretta «non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale» (C. cost. 307/1990). Chi, appellandosi all’art. 32 Cost., oppone che non si possono introdurre trattamenti sanitari obbligatori lesivi del rispetto della persona umana dovrebbe dimostrare, contrariamente a ogni evidenza come sostenuto al punto 1), che ci troviamo di fronte a un trattamento sanitario a beneficio della salute della collettività ma a scapito di quella del singolo. Forse vale la pena ricordare a costoro che tale limite fu introdotto in Assemblea costituente, su proposta di Aldo Moro, per evitare che lo Stato potesse, come nel programma nazista Aktion 14, imporre pratiche sanitarie eugenetiche “per il miglioramento della razza” radicalmente lesive della dignità umana, come la soppressione o sterilizzazione obbligatoria degli handicappati e dei portatori di malattie ereditarie o l’uso di pazienti vivi per sperimentazioni mediche. Il che svela l’abnormità del paragone e la mancanza di senso di misura e di proporzioni di chi si appella a un simile limite.
3) la vaccinazione non deve incidere “negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle solo conseguenze che appaiono normali e, pertanto, tollerabili” (C. cost., 5/2018, 8.2.1) o siano comunque marginali e statisticamente inevitabili (C. cost., 118/1996, 4). Pertanto, le vaccinazioni non sono di per sé incostituzionali quando per eliminare una malattia infettiva comportano purtroppo il rarissimo ma inevitabile rischio di conseguenze di salute negative per chi vi si sottopone. In tali casi, infatti, il legislatore, pur essendo dinanzi a una “scelta tragica”, giacché «sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri» (C. cost., 118/1996), può privilegiare la salvezza dei molti rispetto al sacrificio dei pochi;
4) in forza di questa dimensione solidarista, chi, a causa di una vaccinazione subisce una menomazione permanente della propria integrità psico-fisica ha diritto a essere non solo risarcito ma anche indennizzato nonché a ricevere misure di sostegno assistenziale. Ciò a prescindere che la vaccinazione sia obbligatoria o promossa dalle pubbliche autorità in vista della sua capillare diffusione nella società. Difatti, così come il singolo espone a rischio la propria salute per un interesse collettivo, egualmente la stessa collettività deve essere disposta a condividere il peso delle eventuali remote conseguenze negative che egli può subire (C. cost. 27/1998). La tesi, amplificata dalla Meloni, per cui lo Stato non introduce l’obbligo vaccinale per non dover pagare indennizzi non è quindi vera.
5) infine, il sacrificio della libertà di autodeterminazione personale deve essere proporzionale e ragionevole rispetto all’interesse della collettività al non diffondersi della malattia. Pertanto, in un’ottica di bilanciamento tra mezzi e fini, la vaccinazione può essere dapprima solo raccomandata, poi prevista come onere o requisito obbligatorio temporaneo per chi vuole compiere determinate attività sociale o economiche (c.d. green pass), infine resa obbligatoria per tutti. Questa è esattamente la prudente strada finora perseguita da tutti i governi, compreso il nostro. Il rispetto di queste cinque condizioni fa sì che nulla osti sul piano costituzionale perché la strada finora percorsa venga completata, introducendo – se la maggioranza parlamentare lo riterrà opportuno – l’obbligo vaccinale per tutti.
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